Cassazione Penale, Sentenza n. 37072/2023 del 11/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in Cassazione contestava, in primo luogo, la motivazione della Corte d'Appello militare sul capo A (originalmente qualificato come insubordinazione con violenza in primo grado e poi riqualificato in insubordinazione con ingiuria): secondo la difesa la Corte non si sarebbe confrontata con la versione alternativa resa dall'imputato, che aveva sempre sostenuto che il contatto fisico con il superiore fosse fortuito e non volontario, violando la regola di giudizio di cui all'art. 533 c.p.p. e omettendo una valutazione adeguata dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. In secondo luogo il ricorso censurava la valutazione relativa al capo B (disobbedienza continuata per la mancata partecipazione all'alza bandiera in date indicate), sostenendo che non era stata dimostrata la conoscenza da parte dell'imputato degli ordini impartiti: le modalità di comunicazione (deposito sulla scrivania e invio nel sistema telematico interno) non assicurerebbero la prova della conoscenza e la testimonianza non avrebbe chiarito la natura di ordine della comunicazione orale del 23 luglio 2019.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi proposti di natura meramente di merito o generici: sul capo A il collegio d'appello aveva motivatamente ritenuto attendibili le dichiarazioni concordi dei testi (Giannettasio e Barra) e aveva escluso l'attendibilità della versione difensiva autoassolutoria; sul capo B il giudice di merito aveva valutato correttamente le modalità comunicative ritenute idonee a provare la conoscenza delle comunicazioni interne, la rimostranza dell'imputato sulla doppia modalità era stata interpretata come prova che l'imputato era a conoscenza di tali modalità e la testimonianza di Barra era ritenuta sufficiente a qualificare la comunicazione verbale del 23 luglio come ordine. Per questi motivi la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando di fatto la decisione di merito, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende pari a Euro 3.000,00 (con richiamo anche alla sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000 in tema di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità).
Norme richiamate
Richiamata in relazione alla regola di giudizio (valutazione delle alternative probatorie e del dubbio). La Corte ha ritenuto che la doglianza fosse generica e non avesse contestato specificamente la motivazione del giudice d'appello che aveva valutato l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali e quello dell'imputato.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per ricorso inammissibile; la Corte ha applicato l'articolo disponendo anche il pagamento della somma per la Cassa delle ammende.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Citata quale riferimento giurisprudenziale per escludere elementi che possano esonerare dalla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non emergenti elementi tali da escludere la colpa del ricorrente.
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato è limitato alla legittimità e alla struttura della motivazione: la mera proposta di un'interpretazione alternativa dei fatti è inammissibile se non affronta specificamente i passaggi logici esposti dal giudice di merito.
- La valutazione della attendibilità dei testimoni e della versione dell'imputato è rimessa al giudice di merito; per rendere censurabile tale valutazione in Cassazione è necessario indicare specifici vizi logici o giuridici nella motivazione del giudice territoriale.
- La prova della conoscenza di un ordine può essere desunta, se adeguatamente motivato, anche da modalità ordinarie e ripetute di comunicazione (deposito su scrivania, sistema telematico interno) e dal comportamento/processo dell'interessato, non è sempre richiesta prova c.d. 'diretta' dell'avvenuta lettura.
- Una contestazione generica del fatto che un contatto sia stato fortuito/non volontario non è sufficiente: bisogna contestare puntualmente la motivazione che ha ritenuto i testi concordi e attendibili rispetto alla versione dell'imputato.
- Le comunicazioni verbali formulate in presenza di testimoni possono essere qualificate come ordine gerarchico se gli elementi probatori mostrano che la comunicazione aveva natura imperativa; la distinzione tra invito e ordine dipende dalla valutazione complessiva delle circostanze e delle testimonianze.
- Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende, salvo che non emergano elementi che escludano la sua colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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