Cassazione Penale, Sentenza n. 5795/2025 del 12/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Nardelli impugnava la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova (disposta originariamente con ordinanza del 22/09/2002 e considerata correttamente eseguita fino al 24/03/2024) adottata per due presunte violazioni delle prescrizioni: il 24/03/2024 circa alle ore 02:20 sarebbe stato trovato in un locale a consumare bevande alcoliche in compagnia di pregiudicati; il 31/03/2024 alle ore 01:45 non sarebbe stato reperito presso la propria abitazione. In cassazione si dolse della violazione di legge e del difetto di motivazione ai sensi degli artt. 47 e 47-ter ord. pen., perché, durante l'udienza del 30/05/2024, il difensore aveva chiesto, in subordine al ripristino dell'affidamento, la concessione della detenzione domiciliare, richiesta che non risultò essere stata espressamente valutata dal Tribunale
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la richiesta subordinata di detenzione domiciliare fosse ammissibile e dovesse essere esaminata, richiamando la propria giurisprudenza (Sez. 1, n. 16822/2022) secondo cui la prognosi favorevole richiesta per l'affidamento e per la detenzione domiciliare è sostanzialmente comune e quindi la domanda subordinata non richiede autonomo accertamento. Dal verbale risultava che la misura domiciliare era stata chiesta in subordine ma il Tribunale non l'aveva espressamente decisa; tale omissione non può considerarsi un rigetto implicito. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rimesso la causa al Tribunale di sorveglianza di Lecce per nuovo giudizio, che dovrà esaminare anche la richiesta di detenzione domiciliare
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), artt. 47 e 47-ter
artt. 47 e 47-ter L. 26/7/1975, n. 354
La Corte ha interpretato che, nel quadro delle misure alternative alla detenzione, la richiesta di detenzione domiciliare proposta in subordine all'affidamento in prova è ammissibile e deve essere valutata; la valutazione della "prognosi favorevole" è comune ad entrambe le misure e non richiede un accertamento autonomo che giustifichi il non esame della domanda subordinata
giurisprudenza della Corte di cassazione
Sez. 1, n. 16822 del 20/12/2022, dep. 2023, Rv. 284500
Precedente conforme che stabilisce l'ammissibilità della richiesta subordinata di detenzione domiciliare quando formulata nell'udienza in cui si discute della revoca dell'affidamento in prova; conferma che la medesima prognosi favorevole è presupposto comune
Massime di principio
- In udienza per revoca dell'affidamento in prova il difensore può proporre, anche in subordine, la detenzione domiciliare: il giudice deve esprimersi esplicitamente sulla richiesta
- La prognosi favorevole richiesta per l'affidamento e per la detenzione domiciliare è sostanzialmente comune, quindi il giudice non può rifiutare in modo implicito la domanda subordinata senza motivazione
- L'omissione di una decisione esplicita su una istanza subordinata dedotta in udienza costituisce motivo di annullamento e rinvio
- Le violazioni delle prescrizioni (es. frequentazione di pregiudicati, consumo di alcolici, mancata reperibilità notturna) possono giustificare la revoca dell'affidamento quando risultino accertate, ma il giudice deve comunque valutare possibili misure alternative prima di confermare la revoca
- In casi analoghi, per tutelare i diritti della difesa è essenziale che il verbale e la motivazione del provvedimento riportino il trattamento riservato alle domande subordinate formulate in udienza
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