Cassazione Civile, Ordinanza n. 31614/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda volta a ottenere la declaratoria di nullità di un testamento olografo con cui il de cuius aveva nominato erede universale la controparte. La domanda era stata rigettata in primo grado e in appello; successivamente la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso principale per difetto di interesse, ritenendo che fosse stato proposto in proprio dal ricorrente. Quest'ultimo ha quindi chiesto la revocazione dell'ordinanza di inammissibilità, deducendo un presunto errore di fatto: secondo la sua prospettazione, la Corte avrebbe ignorato documenti relativi alla cancellazione di una fondazione e avrebbe dovuto considerare che il ricorso per cassazione era stato proposto anche nella qualità di presidente della fondazione stessa. Il ricorrente ha sostenuto altresì l'ammissibilità della produzione documentale ex art. 372 c.p.c. perché rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso originario.
La decisione
La Corte ha ritenuto che le censure non integrassero un errore revocatorio di fatto, ma mirassero in realtà a contestare valutazioni giuridiche e di merito già compiute nell'ordinanza revocanda. Ha evidenziato che la questione della qualità in cui era stato proposto il precedente ricorso non risultava dedotta in quell'occasione e che i documenti richiamati erano stati dichiarati inammissibili, con conseguente impossibilità di valorizzarli in sede di revocazione. Per tale ragione il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato inoltre condannato al rimborso delle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
delimita il rimedio della revocazione delle ordinanze e sentenze della Cassazione ai soli casi previsti, tra cui l'errore di fatto revocatorio
l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto decisivo, non già in errori di giudizio, di valutazione delle prove o di interpretazione giuridica
consente solo il deposito dei documenti ammissibili nel giudizio di cassazione; documenti estranei a tale perimetro non possono essere esaminati
richiamato per la trattazione camerale del ricorso sulla base della proposta del relatore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente la declaratoria della debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio presuppone una falsa percezione immediata e oggettiva di un fatto risultante dagli atti, non una diversa valutazione giuridica o probatoria degli stessi.
- È inammissibile la revocazione quando il ricorrente contesti, sotto la veste dell'errore di fatto, il modo in cui la Corte ha interpretato o apprezzato motivi, deduzioni o documenti già esaminati o correttamente dichiarati inammissibili.
- Non può essere dedotto come errore revocatorio l'omesso esame di documenti o argomentazioni che, nel giudizio definito dall'ordinanza impugnata, erano comunque non esaminabili per difetto di ammissibilità.
- L'errore di fatto richiede un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso fatto, una emergente dalla decisione e l'altra dagli atti, purché la decisione abbia supposto inesistente o esistente un fatto in realtà pacifico e decisivo; se la decisione è frutto di giudizio, la revocazione non è esperibile.
Come è indicizzato
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