Cassazione Penale, Sentenza n. 11842/2022 del 30/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Pordenone che aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e aveva trasmesso gli atti al Pubblico Ministero per incompletezza nell'identificazione dell'imputato. Il Procuratore contestava che il provvedimento fosse "abnorme", sostenendo che la nullità dichiarata non fosse prevista dalla legge, che l'identità sostanziale dell'imputato non fosse in discussione (presenza di codice fiscale, fotosegnalamento precedente e riconoscimento da parte della P.G.) e che, in caso di dubbio sull'identità, il corretto epilogo sarebbe dovuto essere una sentenza di merito anziché la restituzione degli atti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto infondato il motivo, confermando l'orientamento secondo cui il dispositivo del giudice del dibattimento che restituisce gli atti al P.M. per accertamenti sull'identità non è, di per sé, atto "abnorme" ai sensi della giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte ha ricordato che, pur potendo essere illegittimo un provvedimento che dichiari la nullità del decreto di citazione per problemi identificativi, ciò non implica necessariamente abnormità a meno che il provvedimento determini una stasi processuale o imponga al P.M. un adempimento che darà luogo a un atto nullo rilevabile in futuro. La Corte ha altresì richiamato l'indicazione che l'identità fisica può essere perfezionata anche in dibattimento o successivamente (art. 66, comma 3 c.p.p.), quindi la restituzione degli atti per accertamenti non impedisce il regolare proseguimento del procedimento. Conseguenza pratica: rigetto del ricorso e conferma dell'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore, ossia i limiti di impugnazione nelle decisioni del giudice del dibattimento
art. 66, comma 3, cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che l'identificazione dell'imputato può essere perfezionata anche in dibattimento o in una fase successiva mediante correzione dei dati anagrafici; quindi la mancanza di completa identificazione al momento della citazione non rende necessariamente improcedibile l'azione penale
Cass. Sez. 1, n. 19330 del 24/01/2019
Richiamata come recente pronuncia che osserva che la restituzione degli atti al P.M. per incompletezza dell'identificazione è violazione di legge ma non configura abnormità se l'identità fisica può essere accertata successivamente
Cass. Sez. U., n. 25957 del 26/03/2009 (Toni)
Fornisce la nozione di "abnormità": è abnorme il provvedimento che, nella sua forma funzionale, determini stasi del processo o imponga al P.M. un adempimento che dia luogo a un atto nullo rilevabile in futuro; altrimenti il provvedimento può essere illegittimo ma non abnorme
Cass. Sez. U., n. 20569 del 18/01/2018 (PM in proc. Ksouri)
Richiamata a sostegno della nozione di abnormità e del confine tra illegittimità e abnormità dei provvedimenti che dispongono regressione del procedimento
Cass. Sez. 2, n. 48830 del 14/11/2013
Conferma che la dichiarazione di nullità del decreto di citazione e la restituzione degli atti al P.M. possono essere illegittime ma non abnormi laddove non determinino la stasi del processo
Cass. Sez. 3, n. 10128 del 29/01/2013
Ulteriore pronuncia che distingue tra illegittimità del provvedimento e sua abnormità, richiamata nella stessa linea interpretativa
Cass. Sez. 2, n. 50679 del 18/11/2014
Orientamento divergente che considera abnorme la regressione del procedimento quando la nullità sia dichiarata per inesattezza lessicale (nome o data) pur essendo certa l'identità della persona; la Corte precisa che tale orientamento riguarda casi di identità certa e non il tema generale dell'accertamento dell'identità
Massime di principio
- La remissione degli atti al P.M. dal giudice del dibattimento per approfondimenti sull'identità dell'imputato non è automaticamente "abnorme": può essere illegittima ma resta esercizio di un potere che non paralizza necessariamente il processo.
- Ai fini della procedibilità dell'azione penale è sufficiente la conoscenza dell'identità fisica della persona; eventuali correzioni anagrafiche possono essere operate anche in dibattimento o in fasi successive (art. 66, comma 3 c.p.p.).
- Perché un provvedimento sia qualificato come "abnorme" occorre che esso determini una stasi del processo o imponga al P.M. un adempimento che darà luogo a un atto nullo rilevabile in futuro; mere irregolarità o scelte discutibili non sono di per sé abnormi.
- Il Pubblico Ministero non può usare il ricorso per cassazione come strumento per contestare ogni regressione del procedimento alla fase delle indagini: la possibilità di tale regressione è prevista dall'ordinamento e la tassatività delle impugnazioni va rispettata.
- Se l'identità dell'imputato è invece certa e la nullità è meramente formale (es. inesattezza lessicale del nome), la dichiarazione di nullità e la restituzione degli atti possono essere considerate abnormi; pertanto in casi concreti va valutata la certezza dell'identità prima di disporre la remissione degli atti.
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