Cassazione Penale, Sentenza n. 25794/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la rescissione del giudicato ai sensi dell'art.629bis c.p.p., sostenendo di non aver avuto conoscenza del processo per essere "alloglotta" (basso livello di comprensione della lingua italiana) e di aver eletto domicilio presso il difensore al momento della scarcerazione senza che il verbale fosse tradotto né fosse stato presente un interprete; da ciò la difesa deduceva la nullità delle notificazioni successive e l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato la disciplina e la giurisprudenza secondo cui la nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio sono indici, valutati nelle concrete circostanze, della conoscenza o conoscibilità della pendenza del procedimento; tali elementi, unitamente al fatto che l'elezione di domicilio e la nomina del difensore avvennero alla scarcerazione dopo una misura cautelare, avrebbero imposto al ricorrente, con un minimo di diligenza, di informarsi sull'andamento del processo. La Corte ha escluso che la mancata traduzione del verbale di elezione di domicilio, né il mancato rilievo della nullità in primo grado, determinassero automaticamente una situazione di "incolpevole" ignoranza idonea a giustificare la rescissione del giudicato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo
La norma consente la rescissione del giudicato per il condannato assente che dimostri un'incolpevole mancata conoscenza del processo; la Corte ricorda la versione ratione temporis e la riforma successiva che hanno distinto i presupposti, ma afferma che la nomina del difensore e l'elezione di domicilio costituiscono indici rilevanti per escludere l'incolpevolezza, salvo specifiche circostanze contrarie.
il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo
La norma elenca situazioni che, se verificate concretamente, autorizzano a ritenere la conoscenza del processo anche in assenza dell'imputato; la Corte la utilizza per sostenere che elezione di domicilio e nomina del difensore sono elementi che, valutati nel contesto fattuale, rendono improbabile l'incolpevole ignoranza.
Richiamata dalla Corte per indicare gli atti per i quali è prevista la traduzione agli imputati alloglotta; la Corte osserva che il verbale in contestazione non rientrava tra quegli atti la cui mancata traduzione determina automaticamente la nullità preclusiva.
Citato in relazione all'ordine di carcerazione: la Corte osserva che l'eventuale nullità del provvedimento adottato senza traduzione non incide sul titolo della detenzione quando il titolo legittimante sia la sentenza passata in giudicato.
L. 23 giugno 2017, n.103 (articolato della modifica introduttiva)
Richiamata per la modifica originaria dell'art.629bis; la Corte tiene conto delle modifiche normative e della successiva riforma (d.lgs. 10/10/2022, n.150) nell'applicazione ratione temporis delle disposizioni.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio sono indici rilevanti della conoscenza o conoscibilità del procedimento: vanno valutati con riferimento alle circostanze concrete per stabilire se esista incolpevole ignoranza.
- La mancata traduzione di alcuni atti non determina automaticamente la rescissione del giudicato: occorre verificare se l'atto rientri tra quelli per i quali la legge impone la traduzione e se la condizione abbia effettivamente impedito la conoscenza del processo.
- L'omissione di rilevare la nullità in primo grado non preclude in assoluto la sua deduzione in sede di rescissione del giudicato, ma l'onere probatorio sul carattere incolpevole della mancata conoscenza rimane a carico del ricorrente.
- La presenza di strumenti alternativi per informarsi (contatti con il difensore, possibilità di accertare lo stato del procedimento) rende difficile sostenere l'incolpevole mancata conoscenza: è richiesta una diligenza minima da parte dell'imputato.
- Se la nomina del difensore è meramente formale o il rapporto non si è consolidato (es. difensore che non opera o si cancella dall'albo) la nomina può non valere come indice di conoscenza; viceversa, la partecipazione effettiva del difensore agli atti rafforza l'idea di conoscenza.
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