Cassazione Civile, Ordinanza n. 36254/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso ritualmente formulata e accettata dalla parte resistente. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese processuali e ha affermato che non sussistevano i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Una banca aveva promosso un’azione davanti al tribunale per ottenere, in via principale, la declaratoria di simulazione assoluta di una compravendita immobiliare intervenuta tra due soggetti, e in via subordinata la revocatoria ordinaria dell’atto ex art. 2901 c.c., sostenendo che l’atto pregiudicasse la soddisfazione del proprio credito verso uno dei contraenti quale fideiussore del debitore principale. Al giudizio avevano aderito altri creditori intervenuti. Nel corso del processo era sopravvenuto il fallimento della società di fatto e dell’imprenditore individuale coinvolti, con prosecuzione del giudizio da parte del curatore. Il tribunale aveva accolto la domanda di simulazione, dichiarando la nullità dell’atto; la corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione. Uno dei soccombenti aveva quindi proposto ricorso per cassazione. Nelle more, tuttavia, il ricorrente aveva notificato rinuncia al ricorso, allegando un accordo con la curatela; la curatela aveva notificato adesione alla rinuncia. La Corte di cassazione ha preso atto della ritualità della rinuncia e dell’adesione della parte resistente, dichiarando l’estinzione del giudizio di cassazione e disponendo nulla sulle spese e sul raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda subordinata di inefficacia dell’atto nei confronti del creditore, ma non oggetto di decisione nel merito in cassazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente formulata e accompagnata dall’adesione della parte resistente, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese, salvo diversa disciplina applicabile.
- Quando il ricorso per cassazione viene estinto per rinuncia rituale accettata, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
- La declaratoria di estinzione in sede di legittimità non comporta alcuna pronuncia sul merito delle questioni sostanziali dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
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