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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14173/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Magistrato di sorveglianza di Viterbo aveva disposto il trattenimento della corrispondenza inviata dallo studio legale Vianello Accorretti al detenuto Sarcone perché la missiva conteneva copie di atti processuali prive dell'attestazione di autenticita' da parte del difensore. Sarcone ha impugnato sostenendo che la missiva proveniva dal suo difensore di fiducia e che in udienza si era offerto di depositare copie con attestazione di conformita' per superare la presunta irregolarita'. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo ritenendo legittimo il trattenimento in mancanza degli adempimenti formali richiesti dall'art. 35 disp. att. cod. proc. pen. e dalle prassi del DAP per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis, atteso il rischio di inserimento di contenuti criptici o manipolazioni nelle copie di atti processuali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione, confermando la legittimità del trattenimento della corrispondenza privo di attestazione di autenticita'. La Corte ha ritenuto che gli adempimenti formali previsti dall'art. 35 disp. att. cod. proc. pen. e dalle disposizioni di prassi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria siano funzionali alle verifiche necessarie a prevenire alterazioni finalizzate a veicolare comunicazioni non consentite nei confronti di detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis. E' altresì statuito che non possono gravare sugli organi giurisdizionali oneri attestatori demandati dalla normativa al difensore; il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 35 disp. att. cod. proc. pen.

    la dicitura "corrispondenza per ragioni di giustizia" con la sottoscrizione del mittente

    Richiede specifiche formalita' per la corrispondenza difensore-detenuto, inclusa l'autentica della sottoscrizione del difensore da parte del presidente del consiglio dell'ordine o delegato; tale attestazione trasferisce la funzione di garanzia a un soggetto esterno e legittima l'assenza di controllo dei contenuti del plico quando presente.

  • art. 103 cod. proc. pen., comma 6

    Nella misura in cui opera l'attestazione di autenticita', l'ordinamento esclude controlli sul contenuto dei plichi sigillati, costituendo punto di equilibrio tra tutela del segreto difensivo e esigenze di sicurezza.

  • art. 41-bis ordinamento penitenziario

    Il regime speciale impone misure di sicurezza piu' stringenti; per i detenuti sottoposti a 41-bis e' giustificato un controllo piu' rigoroso e il trattenimento di corrispondenza priva delle formalita' richieste al fine di prevenire comunicazioni illecite.

  • Circolare DAP, art. 16.4 (Organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis)

    il carteggio ... deve essere accompagnato da apposita dichiarazione che si tratta di corrispondenza per ragioni di giustizia

    Stabilisce prassi operative che integrano la disciplina formale per la consegna/invio di atti e documenti processuali ai detenuti 41-bis, richiedendo indicazioni sul procedimento e conferma della nomina del difensore, e finalizzate a garantire la pertinenza e l'assenza di manipolazioni.

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, artt. 18, 19, 19-bis

    Prevedono le modalita' generali per l'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' utili a documentare la conformita' degli atti trasmessi e a surrogare, ove previsto, altre attestazioni formali.

  • art. 18-ter ordinamento penitenziario

    Riguarda le regole relative ai controlli sulla corrispondenza in ambito penitenziario; il ricorrente aveva invocato violazioni di questa norma ma la Corte ha ritenuto compatibile il trattenimento per carenza delle formalita' richieste.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa e di accesso all'autorita' giudiziaria e' un parametro invocato dal ricorrente; la Corte ha bilanciato tale diritto con le esigenze di sicurezza, ritenendo che le formalita' non costituiscano un vulnus ingiustificato.

Massime di principio

  • Per detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis, le copie di atti processuali inviate dal difensore devono essere accompagnate dalle attestazioni formali previste (art. 35 disp. att. cod. proc. pen. e prassi DAP); in mancanza e' legittimo il trattenimento amministrativo della corrispondenza.
  • L'autentica della sottoscrizione del difensore trasferisce a un soggetto esterno (ordine forense) la funzione di garanzia della provenienza, consentendo di evitare il controllo sul contenuto dei plichi ai sensi dell'art. 103 cod. proc. pen.
  • Le disposizioni di prassi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria si applicano anche agli invii per posta ai detenuti 41-bis, non solo alle consegne brevi manu, perche' perseguono la stessa ratio cautelare.
  • Spetta al difensore adempiere agli obblighi formali richiesti dalla normativa; un'autorita' giudiziale non e' tenuta a sostituirsi al difensore per attestare conformita' o autenticita' in sede di reclamo, salvo che emergano dubbi concreti e specifici su manipolazioni che giustifichino accertamenti istruttori mirati.
  • Se il Tribunale di Sorveglianza ravvisa un dubbio concreto sulla conformita' del documento, sussiste la possibilita' di acquisire copia ufficiale presso la cancelleria dell'ufficio che ha emanato l'atto, ma la scelta di esigere in via primaria le formalita' al difensore e' ritenuta legittima e proporzionata.
  • In pratiche analoghe la via piu' rapida per garantire sia il diritto di difesa sia la sicurezza e' che il difensore fornisca, preventivamente o su richiesta, attestazioni di conformita' o copie certificate, evitando il trattenimento della corrispondenza.

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