Ordinanza n. 1170/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, di reiezione del ricorso di primo grado e provvedimenti amministrativi impugnati in primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 1918/2026 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia nonché dell’esecutività dei provvedimenti amministrativi impugnati in primo grado. Il testo non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti, ma evidenzia che la controversia concerne questioni analoghe a quelle già esaminate dalla Sezione in precedenti ordinanze cautelari.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare, ritenendo applicabile alla fattispecie il percorso motivazionale già seguito in controversie analoghe. Ha considerato necessario un sollecito approfondimento delle questioni nel merito, a cognizione piena, e ha ritenuto opportuno, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, mantenere integra la situazione esistente nelle more della decisione. Ha quindi sospeso sia gli effetti della sentenza appellata sia l’esecutività dei provvedimenti impugnati in primo grado. È stata fissata per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 24 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La norma è richiamata quale base processuale della domanda cautelare proposta in appello; il provvedimento non ne esplicita ulteriormente l’interpretazione.
Massime di principio
- Quando le questioni sottoposte al giudice d’appello cautelare richiedono un sollecito approfondimento a cognizione piena, la tutela cautelare può essere accordata in via interinale per mantenere integra la situazione di fatto e di diritto fino alla decisione di merito.
- Nel bilanciamento cautelare, la necessità di evitare modificazioni irreversibili o pregiudizievoli della situazione controversa può giustificare la sospensione congiunta degli effetti della sentenza appellata e dell’esecutività degli atti amministrativi impugnati in primo grado.
- La motivazione resa in precedenti ordinanze su questioni analoghe può essere richiamata dal giudice cautelare quando il percorso argomentativo e l’esito della valutazione degli interessi risultino applicabili anche alla controversia successiva.
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