Cassazione Penale, Sentenza n. 29510/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per i reati ascritti. Con il primo motivo ha dedotto la nullità del decreto penale di condanna e degli atti successivi per mancata traduzione in lingua a lei conosciuta, sostenendo di non conoscere pienamente l'italiano e che ciò era confermato dalla relata di notifica del 16/05/2019, in cui la polizia giudiziaria aveva dato atto che rifiutava di firmare perché non sapeva leggere l'italiano. Ha inoltre contestato l'utilizzo, da parte del giudice di merito, del precedente giudiziale e del verbale di identificazione. Con il secondo motivo ha dedotto l'intervenuta prescrizione, alla data del 20/06/2025, del reato contravvenzionale contestato al capo 4. Sono stati poi depositati motivi nuovi a sostegno della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso la nullità per mancata traduzione, valorizzando il verbale di identificazione e gli elementi fattuali da cui risultava la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputata, oltre al precedente del 2013 che attestava una risalente permanenza in Italia. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il diritto all'interprete non discende automaticamente dallo status di straniero, ma richiede l'accertata ignoranza dell'italiano, accertamento riservato al giudice di merito se sorretto da motivazione logica e completa. Ha inoltre osservato che il ricorso si limitava a proporre una diversa lettura del fatto e che il secondo motivo, relativo alla prescrizione, restava assorbito dall'inammissibilità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Nel testo non è citato espressamente, ma la doglianza riguarda la traduzione degli atti e la nullità conseguente; la Corte ribadisce che il diritto all'interprete richiede l'accertata ignoranza della lingua italiana.
Il diritto all'assistenza dell'interprete non è automatico per il solo fatto di essere straniero, ma presuppone l'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana.
L'inammissibilità consegue quando il ricorso è manifestamente infondato o genericamente proposto.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Il diritto all'assistenza dell'interprete non deriva automaticamente dallo status di straniero o apolide: occorre un accertamento in concreto dell'effettiva ignoranza della lingua italiana.
- La verifica sulla conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato è questione di fatto rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica e completa.
- La mancata sottoscrizione di un verbale non determina di per sé nullità o invalidità dell'atto, occorrendo che risulti una specifica contestazione del suo contenuto o una manifestazione univoca di volontà incompatibile con l'atto verbalizzato.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una mera rivalutazione del materiale fattuale già esaminato dal giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le doglianze ulteriori, come quella sulla prescrizione, restano assorbite.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende.
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