Cassazione Penale, Sentenza n. 41511/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva nullità e violazioni procedurali per notifiche invalide e per assenza di effettiva conoscenza del procedimento: il verbale di identificazione ed elezione di domicilio (6/2/2018) risultava generico e privo di numero di procedimento, data/luogo del fatto e della nomina del difensore; l'avviso di chiusura indagini e il decreto che dispone il giudizio furono perfezionati per compiuta giacenza nella cassetta postale del domicilio eletto ritenuto in seguito inidoneo; la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare era stata effettuata al difensore di ufficio ex art.161 c.4, ma non sussisteva prova di un rapporto di informazione tra difensore e imputato e quindi della effettiva conoscenza del procedimento da parte del Tiritò; per tali ragioni si deduceva l'invalidità della dichiarazione di assenza e la nullità degli atti successivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che mancasse la prova dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. Ha richiamato i principi delle Sezioni Unite e della CEDU secondo cui la vocatio in iudicium deve assicurare una conoscenza effettiva, non meramente presunta. Visto il carattere generico del verbale di elezione di domicilio, l'assenza di prova di contatti tra difensore di ufficio e imputato e le modalità di notifica (compiuta giacenza), la declaratoria di assenza del GUP è risultata invalida. Di conseguenza le sentenze di merito sono annullate senza rinvio e gli atti sono trasmessi al Tribunale di Roma (Sezione G.I.P.-G.U.P.) per lo svolgimento dell'udienza preliminare; il secondo motivo è assorbito.
Norme richiamate
La notifica al difensore ai sensi dell'art.161 c.4 non può di per sé supplire alla conoscenza dell'imputato se non vi sia prova di un rapporto informativo effettivo tra difensore e assistito
Richiamato dalla difesa come possibile causa di nullità assoluta delle notifiche inesatte; la Corte ha comunque deciso sull'effettiva conoscenza più che sul mero vizio formale
Regola la designazione del difensore d'ufficio; la Corte ha verificato la partecipazione del difensore di ufficio e la mancanza di elementi che attestassero un rapporto professionale continuativo con l'imputato
Regola la sostituzione del difensore d'ufficio nelle udienze successive; la Corte segnala che il difensore che partecipò solo alla prima udienza non dimostra per questo, senza ulteriori elementi, l'esistenza del rapporto informativo
Le condizioni nelle quali è consentito procedere in assenza dell'imputato non risultavano sussistere; la Corte sottolinea che non bastano le notifiche per compiuta giacenza per ritenere acquisita l'effettiva conoscenza
Giurisprudenza Sezioni Unite (es. Sez. U. n. 23948/2019, Ismail)
Principio centrale: per procedere in assenza è necessaria la certezza che l'imputato sia effettivamente venuto a conoscenza della pendenza del procedimento, dell'accusa e della data/luogo del giudizio; non è sufficiente una conoscenza puramente presunta
Corte EDU (art. 6 CEDU, giurisprudenza Pititto, Sejdovic, Somogyi ecc.)
La notifica deve soddisfare requisiti di forma e merito tali da garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'imputato; una conoscenza vaga o informale non è sufficiente per configurare una rinuncia consapevole alla partecipazione
Massime di principio
- La vocatio in iudicium deve garantire una conoscenza effettiva (dettagliata) dell'accusa e della data/luogo del processo: notifiche meramente formali o per compiuta giacenza possono non essere sufficienti
- Se la notifica è effettuata al difensore, occorre dimostrare l'esistenza di un rapporto informativo concreto tra difensore e imputato per ritenere che l'imputato abbia effettiva conoscenza del procedimento
- Un verbale di identificazione/elezione di domicilio generico o incompleto può rendere il domicilio "inidoneo" a giustificare procedimenti in assenza dell'imputato
- Il giudice, prima di dichiarare l'assenza e procedere senza l'imputato, deve accertare (non in via presuntiva) che l'imputato abbia avuto conoscenza qualificata della pendenza del processo; in difetto, la declaratoria di assenza è annullabile
- In caso di dichiarata invalidità della procedura per mancata conoscenza effettiva, la conseguenza può essere l'annullamento senza rinvio e la rimessione degli atti al GIP/GUP per la regolare celebrazione dell'udienza preliminare
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