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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28257/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda origina da una condanna pronunciata dalla Corte di appello di Venezia il 20 dicembre 2024 per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e falsità materiale, con statuizione anche sul risarcimento del danno in favore della parte civile. Il condannato proponeva poi ricorso straordinario per cassazione deducendo, con il primo motivo, un asserito errore di fatto della precedente decisione della Corte di cassazione: secondo la difesa, sarebbe stato erroneamente escluso il vizio processuale derivante dalla mancata regressione dell'udienza del 30 novembre 2023, nonostante un certificato sanitario che attestava il legittimo impedimento a comparire dell'imputato, detenuto per ragioni di salute. Si sosteneva che il tribunale non avrebbe potuto ritenere sufficiente la comunicazione proveniente dalla casa circondariale circa la volontà dell'imputato di non comparire, senza un accertamento diretto dello stato di salute. Con il secondo motivo veniva sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 420-ter, comma 1, c.p.p. in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non imporrebbe al giudice, in presenza di attestazione sanitaria, di sentire il sanitario o comunque verificare in contraddittorio l'effettività del legittimo impedimento a comparire.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo proposto non denunciasse un errore di fatto deducibile con il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., ma censurasse una valutazione già compiuta dalla precedente decisione di legittimità, e quindi un errore di giudizio non emendabile con tale rimedio. La Corte ha valorizzato il fatto che l'imputato aveva espressamente dichiarato di non voler comparire all'udienza del 30 novembre 2023, dichiarazione trasmessa dal carcere, e che il difensore presente aveva preso atto della rinuncia alla presenza dell'imputato. Ha inoltre osservato che il certificato medico depositato all'udienza successiva non era idoneo a far valere retroattivamente il legittimo impedimento per l'udienza precedente, e che comunque la rinuncia espressa alla comparizione rendeva irrilevante l'eventuale sussistenza astratta dei presupposti del legittimo impedimento. La questione di costituzionalità è stata quindi ritenuta irrilevante e ogni ulteriore deduzione difensiva assorbita. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il ricorso straordinario è ammesso solo per errore di fatto percettivo; è escluso quando la doglianza investe una valutazione o un errore di giudizio della precedente decisione di legittimità.

  • art. 420-ter, comma 1, c.p.p.

    La disposizione sul legittimo impedimento non è oggetto di applicazione nel caso in cui l'imputato abbia espressamente rinunciato a comparire all'udienza.

  • art. 24 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale prospettata è stata ritenuta irrilevante nel caso concreto, perché la decisione si fonda sulla rinuncia espressa alla comparizione e non sulla sola verifica del certificato sanitario.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamo finale all'obbligo di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è deducibile solo un travisamento percettivo immediatamente riconoscibile dagli atti e non una diversa valutazione giuridica o probatoria già compiuta dalla Corte.
  • Quando la precedente decisione di legittimità ha esaminato il motivo e ha adottato una motivazione valutativa, la doglianza che miri a rimettere in discussione quella valutazione è inammissibile perché non integra errore di fatto.
  • La rinuncia espressa dell'imputato a comparire all'udienza esclude la successiva invocazione del legittimo impedimento, anche se in astratto sussistano condizioni mediche che potrebbero legittimarlo.
  • Un certificato medico depositato successivamente non è, di regola, idoneo a far valere retroattivamente un legittimo impedimento riferito a un'udienza già celebrata, se l'assenza era stata oggetto di rinuncia espressa.
  • La questione di legittimità costituzionale è irrilevante quando la decisione sul punto presuppone una ragione ostativa autonoma e sufficiente, diversa dalla disciplina censurata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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