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Ordinanza

Ordinanza n. 388/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 00437/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sez. II, che aveva sospeso integralmente gli effetti del provvedimento impugnato in primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imprese appellanti)

Prevale il privato

La controversia

Le società appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Puglia lamentando che il giudice di primo grado avesse sospeso in toto gli effetti del provvedimento amministrativo impugnato, anziché limitare la sospensione alle sole particelle catastali di proprietà dei ricorrenti in primo grado e, quindi, ai limiti dell’interesse e della domanda da questi proposta. È stato dedotto che l’ordinanza cautelare producesse l’arresto dell’intero iter amministrativo, arrecando un grave pregiudizio alle appellanti, mentre la tutela cautelare avrebbe dovuto consentire la prosecuzione del procedimento espropriativo per le aree estranee alla titolarità dei ricorrenti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris dell’appello, poiché il TAR aveva sospeso integralmente gli effetti del provvedimento impugnato, oltre i limiti dell’interesse e della domanda cautelare. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, considerato che la sospensione totale determinava l’arresto dell’intero iter amministrativo e pregiudicava le appellanti; l’accoglimento dell’appello consentiva invece la prosecuzione del procedimento espropriativo, limitando l’effetto sospensivo alle sole particelle di proprietà dei ricorrenti in primo grado. Il chiarimento successivamente fornito dal TAR nel diniego di revoca della misura cautelare, secondo cui la cautela sarebbe stata concessa nei limiti dell’interesse, non trovava riscontro nel testo dell’ordinanza impugnata. Per esigenze di certezza giuridica, il Consiglio di Stato ha quindi accolto l’appello e riformato parzialmente l’ordinanza, circoscrivendo la sospensione agli immobili di proprietà dei ricorrenti in primo grado. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la sospensione degli effetti di un provvedimento amministrativo deve essere circoscritta ai limiti dell’interesse concreto e della domanda cautelare proposta dai ricorrenti, senza estendersi a beni, posizioni o parti estranee alla loro sfera giuridica.
  • Quando una misura cautelare sospende integralmente un procedimento amministrativo, benché la domanda riguardi soltanto specifiche particelle o posizioni proprietarie, sussistono fumus boni iuris e periculum in mora per la riforma parziale dell’ordinanza, così da consentire la prosecuzione del procedimento nelle parti non interessate dalla cautela.
  • Un chiarimento successivo del giudice cautelare circa i limiti dell’accoglimento non è sufficiente a superare il contenuto oggettivo dell’ordinanza impugnata se tale limitazione non trova riscontro nel testo del provvedimento; in tal caso, per esigenze di certezza giuridica, è necessaria la riforma dell’ordinanza.
  • La tutela cautelare non può produrre effetti eccedenti l’interesse fatto valere in giudizio e deve essere conformata in modo proporzionato alla posizione sostanziale dedotta.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareDecreto di esproprio e procedimento
RamiProcesso amministrativoEspropriazione per pubblica utilità
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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