Ordinanza n. 388/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 00437/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sez. II, che aveva sospeso integralmente gli effetti del provvedimento impugnato in primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (imprese appellanti)
Prevale il privato
La controversia
Le società appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Puglia lamentando che il giudice di primo grado avesse sospeso in toto gli effetti del provvedimento amministrativo impugnato, anziché limitare la sospensione alle sole particelle catastali di proprietà dei ricorrenti in primo grado e, quindi, ai limiti dell’interesse e della domanda da questi proposta. È stato dedotto che l’ordinanza cautelare producesse l’arresto dell’intero iter amministrativo, arrecando un grave pregiudizio alle appellanti, mentre la tutela cautelare avrebbe dovuto consentire la prosecuzione del procedimento espropriativo per le aree estranee alla titolarità dei ricorrenti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris dell’appello, poiché il TAR aveva sospeso integralmente gli effetti del provvedimento impugnato, oltre i limiti dell’interesse e della domanda cautelare. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, considerato che la sospensione totale determinava l’arresto dell’intero iter amministrativo e pregiudicava le appellanti; l’accoglimento dell’appello consentiva invece la prosecuzione del procedimento espropriativo, limitando l’effetto sospensivo alle sole particelle di proprietà dei ricorrenti in primo grado. Il chiarimento successivamente fornito dal TAR nel diniego di revoca della misura cautelare, secondo cui la cautela sarebbe stata concessa nei limiti dell’interesse, non trovava riscontro nel testo dell’ordinanza impugnata. Per esigenze di certezza giuridica, il Consiglio di Stato ha quindi accolto l’appello e riformato parzialmente l’ordinanza, circoscrivendo la sospensione agli immobili di proprietà dei ricorrenti in primo grado. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base processuale dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la sospensione degli effetti di un provvedimento amministrativo deve essere circoscritta ai limiti dell’interesse concreto e della domanda cautelare proposta dai ricorrenti, senza estendersi a beni, posizioni o parti estranee alla loro sfera giuridica.
- Quando una misura cautelare sospende integralmente un procedimento amministrativo, benché la domanda riguardi soltanto specifiche particelle o posizioni proprietarie, sussistono fumus boni iuris e periculum in mora per la riforma parziale dell’ordinanza, così da consentire la prosecuzione del procedimento nelle parti non interessate dalla cautela.
- Un chiarimento successivo del giudice cautelare circa i limiti dell’accoglimento non è sufficiente a superare il contenuto oggettivo dell’ordinanza impugnata se tale limitazione non trova riscontro nel testo del provvedimento; in tal caso, per esigenze di certezza giuridica, è necessaria la riforma dell’ordinanza.
- La tutela cautelare non può produrre effetti eccedenti l’interesse fatto valere in giudizio e deve essere conformata in modo proporzionato alla posizione sostanziale dedotta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 92/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 93/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 94/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 95/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 96/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 97/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →