Cassazione Civile, Ordinanza n. 33082/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia riguardava la titolarità di una porzione immobiliare in Rapallo identificata catastalmente come particella 898 sub. 2, oggetto di una sequenza di atti di trasferimento e di successive variazioni catastali. Il ricorrente sosteneva che la Corte d'appello avesse erroneamente attribuito efficacia di giudicato a una precedente sentenza del Tribunale di Chiavari resa in un giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., ritenendo che quella decisione avesse già definitivamente accertato la proprietà del bene in favore della controparte. Con il primo motivo denunciava violazione di legge per avere il giudice di merito deciso la lite senza una autonoma indagine sui titoli di acquisto e sulla corretta identificazione del bene; con il secondo motivo censurava, in via subordinata, la qualificazione della scrittura privata autenticata del 26 febbraio 2014, con cui le parti avevano dato atto che nell'atto di vendita del 14 giugno 2013 era compreso anche il subalterno 2.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erroneo il riconoscimento dell'efficacia di giudicato alla sentenza resa nel giudizio di opposizione di terzo, poiché in tale sede l'accertamento del diritto del terzo ha natura soltanto incidentale e non fa stato con efficacia di cosa giudicata. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, perché riesamini autonomamente il conflitto tra i titoli di provenienza e le risultanze descrittive del bene. È stato dichiarato assorbito il secondo motivo, relativo alla scrittura privata del 2014. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
l'opposizione di terzo all'esecuzione ha il solo fine di sottrarre all'espropriazione il bene del terzo e comporta un accertamento solo incidentale del diritto reale vantato, senza efficacia di cosa giudicata.
la sentenza resa nell'opposizione di terzo non produce, di regola, giudicato sulla titolarità del bene, salvo quanto strettamente deciso ai fini dell'illegittimità dell'esecuzione.
Massime di principio
- L'opposizione di terzo all'esecuzione è un rimedio volto esclusivamente a sottrarre all'espropriazione un bene di cui il terzo rivendichi un diritto reale; l'accertamento della titolarità del diritto del terzo è soltanto incidentale e non fa stato in successivi giudizi tra le parti.
- Non è corretto attribuire efficacia di giudicato a una sentenza resa in sede di opposizione di terzo quando la decisione si sia limitata a dichiarare la nullità o l'illegittimità del pignoramento per l'erronea individuazione del bene sottoposto a esecuzione.
- In presenza di divergenze descrittive e di passaggi catastali successivi, il giudice deve risolvere il conflitto tra i titoli di provenienza mediante autonoma valutazione degli atti di acquisto e della identificazione del bene, senza considerarsi vincolato da un preteso giudicato formatosi in un diverso giudizio esecutivo.
- Quando il motivo principale fondato sull'erroneo riconoscimento del giudicato viene accolto, resta assorbita la censura subordinata relativa alla qualificazione di ulteriori atti negoziali collegati alla vicenda proprietaria.
Come è indicizzato
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