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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23323/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse delle parti civili. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Non è stata riformata la sentenza assolutoria d'appello per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Nel procedimento a carico dell'imputato, le parti civili hanno impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva pronunciato assoluzione per il reato di appropriazione indebita. L'unico motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso sia il vincolo di destinazione della somma versata, sia il requisito dell'altruità del denaro, necessari a integrare la interversio possessionis e, quindi, il delitto di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era congrua ed esaustiva e si conformava a giurisprudenza consolidata secondo cui la mancata restituzione della somma versata come acconto sul prezzo di una futura vendita, in esecuzione di un patto di opzione e in assenza di uno specifico vincolo di destinazione, integra soltanto un inadempimento civilistico e non il reato, poiché il denaro, per la sua fungibilità, entra nel patrimonio del ricevente e perde il carattere dell'altruità.

Norme richiamate

  • art. 646 c.p.

    La mancata restituzione di una somma versata come acconto su una futura vendita, in assenza di uno specifico vincolo di destinazione, non integra appropriazione indebita perché il denaro, per sua natura fungibile, entra nel patrimonio del ricevente e perde l'altruità; il fatto resta nell'ambito dell'inadempimento civilistico.

Massime di principio

  • Non integra il delitto di appropriazione indebita la mancata restituzione di somme versate a titolo di acconto sul prezzo di una futura vendita, quando il denaro non sia assoggettato a uno specifico vincolo di destinazione.
  • Ai fini dell'appropriazione indebita, il requisito dell'altruità della cosa viene meno quando la somma, per la sua fungibilità e in mancanza di vincoli particolari, confluisce nel patrimonio del ricevente.
  • La contestazione penale non può essere fondata sul solo inadempimento di obblighi restitutori di natura contrattuale, se manca la prova di una vera interversione del possesso o di una appropriazione penalmente rilevante.
  • In sede di legittimità, il motivo che si limiti a riproporre una diversa lettura della qualificazione del fatto, a fronte di motivazione di merito esaustiva e conforme a giurisprudenza consolidata, può essere dichiarato manifestamente infondato e determinare l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAppropriazione indebitaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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