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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12060/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio secondo cui tale condanna consegue salvo che non risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale, deducendo un unico motivo di ricorso per cassazione: vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge con riferimento alla statuizione di responsabilità. In particolare, contestava che i giudici di merito avessero ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato, sostenendo che la condotta non sarebbe stata volontaria. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva già correttamente affrontato il medesimo motivo di appello e aveva dato rilievo al fatto che, per la configurazione della fattispecie contestata, non rileva la volontarietà della condotta, essendo sufficiente l'accertamento del mancato versamento del contributo dovuto alla SIAE, risultato in concreto provato.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000

    tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale

    È richiamata per il criterio che esclude la condanna alla Cassa delle ammende solo quando risulti che la parte non abbia versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre doglianze già esaminate dai giudici di merito, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
  • Quando la fattispecie incriminatrice richiede il mero accertamento di un dato fattuale oggettivo, l'insussistenza della volontarietà della condotta non esclude la responsabilità se la norma non richiede tale requisito soggettivo.
  • In sede di ricorso per cassazione, la censura sull'elemento soggettivo è manifestamente infondata se la sentenza impugnata abbia correttamente individuato il criterio di tipicità del reato e abbia accertato il fatto costitutivo richiesto dalla norma.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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