Cassazione Penale, Sentenza n. 38276/2024 del 18/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva disposto la consegna in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dalla Pretura di Rosenheim (Germania) per il reato di truffa (art. 263 c.p. tedesco). Venivano proposti cinque motivi: 1) violazione degli artt. 6 e 16 della legge n. 69/2005 per aver deciso senza acquisire il provvedimento cautelare tedesco sottostante il mandato e per l'oscurità della descrizione del fatto nel mandato; 2) violazione dell'art. 7 della legge n. 69/2005 per assenza del requisito della doppia punibilità e per indeterminatezza della natura dell'operazione commerciale sottostante; 3) violazione dell'art. 7 perché le fattispecie interne indicate sarebbero perseguibili a querela e manca l'istanza punitiva; 4) violazione dell'art. 18-bis per non aver valutato il rifiuto facoltativo della consegna in ragione della cittadinanza italiana e del radicamento in Italia; 5) omissione, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge n. 69/2005, di subordinare l'esecuzione del mandato al rinvio del consegnando in Italia per l'espiazione dell'eventuale pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i primi quattro motivi: 1) non c'è obbligo del giudice d'appello di acquisire documentazione aggiuntiva oltre a quella prevista dalla legge, e nel caso le informazioni tassativamente richieste dall'art. 6 erano presenti; inoltre l'assenza della pena minima nello stato emittente non è rilevante, conta la pena detentiva massima; 2) la truffa (art. 263 c.p. tedesco) rientra tra i reati elencati dalla decisione quadro 2002/584/GAI per i quali non opera la doppia incriminazione (art. 8 legge n. 69/2005); 3) la perseguibilità a querela secondo l'ordinamento italiano non inficia l'esecuzione del mandato; 4) l'art. 18-bis, comma 2, consente il rifiuto facoltativo solo per i mandati "esecutivi" (provvedimenti definitivi) e non per i mandati "processuali" come nel caso di specie. È stato invece accolto l'ultimo motivo: la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa indicazione, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della eventuale subordinazione dell'esecuzione del mandato al rinvio del consegnando in Italia per l'espiazione della pena, e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio su tale punto. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
legge n. 69 del 2005 (legge sul mandato d'arresto europeo)
La legge è stata applicata nel senso che il giudice d'appello non è obbligato ad acquisire documentazione oltre a quella prevista; rilevano le informazioni tassativamente richieste dall'art. 6. L'art. 7 (doppia punibilità) è derogabile per le fattispecie previste dall'art. 8; l'art. 18-bis sul rifiuto facoltativo per cittadini è limitato ai mandati esecutivi; l'art. 19, comma 2, consente la subordinazione dell'esecuzione del mandato al rinvio per l'espiazione della pena, e in difetto di motivazione la decisione è annullabile.
art. 263 del codice penale tedesco
"chiunque, con l'intenzione di procurare a sé o ad altri un illecito vantaggio patrimoniale, arreca pregiudizio al patrimonio altrui, generando o mantenendo un errore attraverso la prospettazione di fatti falsi oppure l'alterazione o la soppressione di fatti veri"
La fattispecie è rubricata come "truffa" e rientra tra le categorie di reato per le quali, ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI e della legge italiana modificata, non è necessario accertare la corrispondenza puntuale con una specifica norma interna (doppia incriminazione non richiesta).
"in deroga all'art. 7, comma 1, il mandato d'arresto europeo è eseguito indipendentemente dalla doppia punibilità per i reati che ... sono puniti con una pena ... pari o superiore a tre anni"
L'art. 8 consente l'esecuzione indipendentemente dalla doppia incriminazione per le categorie indicate (tra cui la truffa). La Corte ha richiamato la ratio della decisione quadro per escludere il sindacato sulla qualificazione giuridica estranea.
decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'UE
Fornisce l'elenco di categorie di reato (inclusa la truffa) per le quali il mandato d'arresto europeo può essere eseguito senza verifica della doppia incriminazione; la legge e la giurisprudenza italiana sono interpretate in conformità a tale decisione.
La modifica ha abrogato il comma che richiedeva all'autorità italiana di accertare la corrispondenza di definizione dei reati secondo la legge dello Stato di emissione, restringendo ulteriormente il sindacato del giudice di esecuzione sul contenuto incriminatorio estero.
Il rifiuto facoltativo per cittadini italiani e persone radicate in Italia è applicabile solo ai mandati "esecutivi" (provvedimenti definitivi) e non ai mandati "processuali" emessi per azione penale.
art. 19, comma 2, legge n. 69/2005
"l'esecuzione del mandato può essere subordinata"
Pur essendo formulata al condizionale, la norma impone che, se il giudice non intende subordinare l'esecuzione del mandato al rinvio per espiazione in Italia, debba fornire specifica motivazione; l'omessa valutazione rende la decisione annullabile.
Massime di principio
- Per i reati espressamente elencati nella decisione quadro 2002/584/GAI (es. truffa) non è necessario dimostrare la corrispondenza formale con una specifica norma penale interna: la doppia incriminazione non opera.
- Il giudice italiano d'esecuzione non è obbligato ad acquisire documentazione straniera oltre a quella prevista dalla legge; è sufficiente che il mandato e gli atti allegati contengano le informazioni tassativamente richieste dall'art. 6 della legge sul mandato d'arresto europeo.
- L'assenza dell'indicazione della pena minima nello Stato emittente non pregiudica la decisione: ai fini della consegna rileva la pena detentiva massima edittale indicata nel mandato.
- La perseguibilità a querela ai sensi dell'ordinamento italiano non impedisce l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo; la rilevanza è disciplinata dall'ordinamento di emissione e dalla decisione quadro.
- Il rifiuto facoltativo della consegna per i cittadini italiani radicati in Italia (art. 18-bis) trova applicazione solo se il mandato è 'esecutivo' (provvedimento definitivo) e non se è 'processuale' (finalizzato all'azione penale).
- Se il giudice non vuole subordinare l'esecuzione del mandato al rinvio del consegnando in Italia per l'espiazione della pena (art. 19, comma 2), deve motivare specificamente la scelta; in mancanza la decisione è annullabile e va integrata la motivazione.
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