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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01830/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non poteva escludersi la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il criterio richiamato da Corte cost. n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 21/02/2025. Dal testo risulta che il gravame conteneva due motivi ritenuti meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito: contestazioni sul giudizio di responsabilità, sulla mancata esclusione della recidiva e sul bilanciamento delle circostanze. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze non introducessero profili nuovi rispetto all'appello e che la sentenza impugnata avesse già fornito corretti argomenti giuridici per respingerle.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    Richiamato implicitamente attraverso il riferimento alla recidiva oggetto di censura; dal testo non emerge una specifica interpretazione della norma.

  • art. 69 c.p.

    Richiamato implicitamente attraverso il riferimento al bilanciamento delle circostanze; il ricorso contestava la valutazione già operata in sentenza.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per il principio secondo cui, ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità, occorre verificare che il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già formulate e già congruamente esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con le ragioni della decisione impugnata.
  • Non è ammissibile una doglianza che si esaurisca nella mera reiterazione di contestazioni sul giudizio di responsabilità, sulla recidiva o sul bilanciamento delle circostanze, se la sentenza impugnata ha già fornito una motivazione giuridicamente corretta e specifica sul punto.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidivaNullità processuale

Testo integrale

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