Cassazione Penale, Ordinanza n. 04669/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era manifestamente infondato perché riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese in appello e, soprattutto, perché sollecitava una inammissibile rivalutazione del merito probatorio. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 3 ottobre 2024, deducendo un unico motivo: violazione di legge in relazione all'art. 81, comma 2, c.p. per asserita erronea applicazione della legge penale, nonché travisamento della prova. Le censure, secondo la Corte, riproponevano in modo sostanzialmente pedissequo questioni già dedotte in appello e già respinte dal giudice di merito, mirando in realtà a ottenere una diversa lettura delle risultanze probatorie e una rivalutazione dell'attendibilità e del peso degli elementi di prova.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per denunciare l'erronea applicazione della disciplina del reato continuato; la Corte non entra nel merito della censura perché la dichiara manifestamente infondata e inammissibile.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre, senza specifici vizi logici o giuridici, i motivi già dedotti in appello e già motivatamente disattesi dal giudice di merito.
- Il travisamento della prova non può essere utilizzato per ottenere una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, né per contestare la persuasività o l'adeguatezza della motivazione quando questa sia logicamente e giuridicamente coerente.
- Le doglianze che mirano a una differente comparazione degli elementi di prova, o che contestano attendibilità, credibilità e peso probatorio delle risultanze, attengono al merito e sono estranee al sindacato di cassazione salvo manifesta illogicità della motivazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04627/2026 del 04/02/2026
- ordinanza_penale · 4 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04639/2026 del 04/02/2026
- ordinanza_penale · 4 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04651/2026 del 04/02/2026
- ordinanza_penale · 4 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04657/2026 del 04/02/2026
- ordinanza_penale · 4 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04658/2026 del 04/02/2026
- ordinanza_penale · 4 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04659/2026 del 04/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →