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Sentenza

Sentenza n. 1802/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esproprio del 23 giugno 2022 relativo a immobili in area P.I.P. in località Sant’Antuono e atto del 20 gennaio 2022 di determinazione dell’indennità di esproprio

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, in nome e per conto degli eredi della precedente proprietaria, ha impugnato il decreto di esproprio e la determinazione dell’indennità, sostenendo che il procedimento ablativo era stato rivolto al soggetto erroneamente indicato come proprietario. Ha dedotto la violazione del d.P.R. 327/2001 e degli artt. 7 e seguenti l. 241/1990, nonché degli artt. 11 e 16 d.P.R. 327/2001, per mancata partecipazione e difetto di contraddittorio, in ragione dell’incerta individuazione del proprietario e dell’asserita invalidità della donazione con cui i terreni sarebbero stati trasferiti al beneficiario, non appartenendo essi alla donante. Ha inoltre denunciato violazione del testo unico espropri, difetto di istruttoria, errore sui presupposti e illogicità, per omessa individuazione dei soggetti interessati. Ha riferito che, dopo l’esproprio, il Comune aveva trasferito i terreni a titolo oneroso a una società terza, e prospettato il risarcimento in luogo della restituzione, nonché chiesto la sospensione del giudizio in attesa della decisione del giudice ordinario sulla rivendicazione. All’udienza il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile tardività del deposito del ricorso.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardivo deposito. Notificato il 13 marzo 2026, è stato depositato il 10 aprile 2026, oltre il termine dimezzato di quindici giorni applicabile in ragione del rito speciale dell’art. 119 c.p.a. Il TAR ha ritenuto che la dimidiazione riguardi anche il termine per il deposito, trattandosi di termine processuale, e che, in presenza di domande cumulate di annullamento e risarcimento, il rito abbreviato si estenda anche alla domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 32 c.p.a. Le censure di merito, la domanda risarcitoria e la richiesta di sospensione sono rimaste assorbite. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 119 c.p.a.

    Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza del Consiglio di Stato, le regola della dimidiazione dei termini processuali ai sensi dell’art. 119 cod. proc. amm. trova applicazione anche rispetto al deposito del ricorso (Cons. Stato, sez. III, 31 marzo 2014, n. 1553; sul regime processuale previgente, Cons. Stato, sez. V, 1° dicembre 2014, n. 5917).

    Nel rito speciale dell’art. 119 c.p.a. è dimezzato anche il termine per depositare il ricorso, poiché esso è un termine processuale e non rientra tra le eccezioni previste dalla disposizione.

  • art. 32 c.p.a.

    Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., se tra la pluralità delle domande ve ne è una soggetta al rito dell’art. 119, il rito abbreviato comune si applica anche a tutte le altre domande.

    Quando sono cumulate più domande e almeno una è soggetta al rito dell’art. 119 c.p.a., il rito abbreviato comune si applica anche alle altre domande, inclusa quella risarcitoria.

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    In ragione di quanto suesposto il ricorso va dichiarato irricevibile, con conseguente assorbimento di ogni altra questione, essendo stato depositato 28 giorni dopo la notifica, e dunque oltre il termine dimidiato risultante dal combinato disposto di cui agli artt. 45, comma 1, e 119, commi 2 e 7, cod. proc. amm.

    Il deposito effettuato oltre il termine dimidiato decorrente dalla notificazione determina l’irricevibilità del ricorso.

  • art. 119, commi 2 e 7, c.p.a.

    In ragione di quanto suesposto il ricorso va dichiarato irricevibile, con conseguente assorbimento di ogni altra questione, essendo stato depositato 28 giorni dopo la notifica, e dunque oltre il termine dimidiato risultante dal combinato disposto di cui agli artt. 45, comma 1, e 119, commi 2 e 7, cod. proc. amm.

    Il termine dimidiato per il deposito, applicato congiuntamente alle disposizioni richiamate, comporta l’irricevibilità del ricorso depositato dopo ventotto giorni dalla notifica.

Massime di principio

  • Nel rito speciale previsto dall’art. 119 c.p.a., la dimidiazione dei termini processuali si applica anche al termine per il deposito del ricorso, poiché il deposito instaura il rapporto processuale tra le parti e il giudice e non è compreso tra le eccezioni alla regola.
  • Se sono proposte cumulativamente domande soggette a riti diversi e almeno una ricade nell’art. 119 c.p.a., il rito abbreviato comune si applica a tutte le domande, compresa quella risarcitoria; il deposito oltre il termine dimidiato rende irricevibile il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieDecreto di esproprio e procedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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