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Ordinanza

Ordinanza n. 5404/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Trib. Lav. Roma n. 6874/2020;

Giustizia amministrativa202508573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, senza assumere allo stato alcuna decisione sulla domanda di ottemperanza e salva ogni ulteriore determinazione, ha disposto a carico della ricorrente il deposito dell'attestazione del passaggio in giudicato rilasciata dal Tribunale ai sensi dell'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 17 giugno 2026.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 6874/2020

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 6874/2020. Ha depositato un certificato di non proposto appello rilasciato dalla Corte d'Appello di Roma, ma non ha prodotto l'attestazione del passaggio in giudicato rilasciata dal Tribunale ai sensi dell'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ritenuta necessaria per la proposizione e la trattazione del giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza è necessario documentare il passaggio in giudicato della sentenza della cui esecuzione si chiede l'attuazione.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    L'attestazione del passaggio in giudicato deve essere rilasciata dal Tribunale; il certificato di non proposto appello prodotto dalla parte non è stato ritenuto sufficiente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario, la parte ricorrente deve depositare l'attestazione del passaggio in giudicato rilasciata dall'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; il solo certificato di non proposto appello non è sufficiente.
  • Qualora manchi la documentazione necessaria a dimostrare il passaggio in giudicato della sentenza azionata in ottemperanza, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio a carico della parte ricorrente e rinviare la decisione senza definire il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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