Cassazione Penale, Ordinanza n. 30868/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 23 ottobre 2024, con un unico motivo sostanzialmente volto a contestare la valutazione di merito compiuta dai giudici sulla attendibilità di due collaboratori di giustizia, la cui chiamata in reità/correità è stata posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità. In particolare, il ricorso ha riproposto obiezioni già esaminate e disattese in appello: la possibile condizionabilità delle dichiarazioni di uno dei collaboratori per risentimento personale; le ragioni della sua negazione di aver trafugato armi dall'abitazione della sorella; le motivazioni della scelta di collaborare con la giustizia; la rilevanza di elementi esterni che, secondo la difesa, avrebbero potuto indicare altro soggetto come autore di uno degli incendi contestati. La censura, dunque, mirava a una diversa lettura delle emergenze istruttorie e a mettere in discussione la credibilità delle fonti accusatorie, senza evidenziare specifici vizi di logicità manifesta o contraddittorietà della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che i giudici di merito avessero già illustrato in modo coerente, logico e giuridicamente corretto le ragioni dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia e dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. Le doglianze sono state considerate una mera sollecitazione a una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità, e non idonea a superare la motivazione della sentenza impugnata, che si è mostrata immune da illogicità manifesta o contraddizioni. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna dell'imputato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Sono state inoltre confermate le statuizioni civili, con condanna alla rifusione delle spese in favore di una parte civile e liquidazione, per l'altra ammessa al patrocinio a spese dello Stato, mediante separato decreto della Corte d'appello.
Norme richiamate
Richiamato per la liquidazione delle spese difensive della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato mediante separato decreto di pagamento.
Richiamato insieme all'art. 82 d.P.R. 115/2002 per la liquidazione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un ricorso che si risolva nella mera riproposizione di censure di merito già esaminate e disattese dalla corte territoriale, quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente e non manifestamente illogica.
- La valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia e delle chiamate in reità o correità compete ai giudici di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi effettivi della motivazione, non attraverso una nuova lettura delle prove.
- L'indicazione di elementi alternativi o di una diversa ricostruzione dei fatti non basta a fondare il ricorso se non evidenzia specifiche criticità logiche o giuridiche della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escluderne la colpa nella causazione dell'inammissibilità, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La declaratoria di inammissibilità non esclude la regolazione delle spese in favore delle parti civili costituite, comprese le modalità speciali di liquidazione quando una parte civile sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
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