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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 33550/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva condannato a pagare a Margherita Vitale C 3.272,28 per ultime tre mensilitá non percepite (marzo, aprile, maggio 2001). Le censure erano due: (1) la Corte avrebbe calcolato il periodo di 12 mesi a ritroso dalla data del tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 410 c.p.c.) anziché dalla data del deposito del ricorso introduttivo, mentre il tentativo di conciliazione sarebbe atto stragiudiziale non idoneo a far partire il termine; (2) i giudici di merito non avevano pronunciato sull'eccezione, sollevata in appello dall'INPS, che la prestazione dovesse essere limitata al tetto previsto dall'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 80/1992 (tre volte l'importo del trattamento di integrazione salariale straordinaria).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che quando il tentativo obbligatorio di conciliazione costituisce l'atto iniziale necessario per ottenere un titolo esecutivo (essendo condizione di procedibilità ai sensi dell'epoca dell'art. 412-bis c.p.c.), tale atto può essere considerato ai fini del computo del periodo di 12 mesi previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 80/1992. Ha invece accolto il secondo motivo: i giudici di merito non hanno pronunciato sulla eccezione relativa al limite di misura della prestazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 80/1992; la sentenza è stata cassata limitatamente a questo vizio e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame (rinvio restitutorio), con ordine al giudice designato di pronunciarsi anche sulle spese della cassazione.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 80/1992, art. 2, comma 1

    Stabilisce il criterio del computo a ritroso di 12 mesi dalla data di "iniziativa" ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia; la Corte interpreta che la "data di iniziativa" può coincidere con l'atto iniziale idoneo a condurre all'acquisizione di un titolo esecutivo (anche il tentativo di conciliazione quando era conditio procedendi)

  • d.lgs. n. 80/1992, art. 2, comma 2

    Fissa un limite alla misura della prestazione del Fondo (menzione della previsione di una misura pari a tre volte l'importo del trattamento di integrazione salariale straordinaria); la Corte ha ritenuto che i giudici di merito dovessero pronunciarsi su tale limite

  • art. 410 c.p.c.

    Regola il tentativo obbligatorio di conciliazione; la Corte ha ritenuto che, quando tale tentativo era condizione di procedibilità e mirava a precostituire un titolo esecutivo, esso rileva come atto di iniziativa ai fini del computo dei 12 mesi

  • art. 412-bis c.p.c. (vigente ratione temporis)

    Durante la vigenza della norma, collegava il tentativo di conciliazione alla procedibilità del giudizio, giustificando il rilievo temporale del tentativo ai fini dell'art. 2 d.lgs. 80/1992

  • Direttiva 80/987/CEE

    Finalità di tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore: l'intervento del Fondo mira alle retribuzioni dovute in relazione all'insolvenza, giustificando il collegamento temporale entro i 12 mesi antecedenti l'iniziativa

  • Corte di Giustizia CE, sent. 10.7.1997, C-373/95

    Principio richiamato: il dies a quo per il computo a ritroso deve essere collegato alla data di proposizione della domanda utile; la Cassazione applica il principio distinguendo in base alla natura e agli effetti dell'atto iniziale

  • Cass. n. 16249/2020 e altre pronunce successive

    Giurisprudenza citata e corretta: sentenze passate avevano escluso rilevanza del tentativo quando non era seguito da un concreto accertamento giudiziale o titolo; la Corte qui chiarisce che se il tentativo ha condotto al conseguimento di un titolo esecutivo, rileva ai fini del computo

  • art. 99 c.p.c. e art. 112 c.p.c.

    Richiamati in relazione al dovere del giudice di decidere entro i limiti della domanda e all'obbligo di pronunciare sulle questioni rilevanti sollevate dalle parti; l'omessa pronuncia su mera difesa attinente alla misura dell'obbligazione è vizio rilevante

Massime di principio

  • Quando il tentativo obbligatorio di conciliazione era, secondo la normativa vigente, condizione di procedibilità e ha costituito il primo atto diretto a conseguire un titolo esecutivo, esso può essere considerato come "data di iniziativa" ai fini del computo a ritroso dei 12 mesi richiesti per l'intervento del Fondo di garanzia.
  • Se il tentativo conciliativo è stato un mero atto stragiudiziale non seguito da un giudizio o da un titolo esecutivo, la data rilevante per il computo resta quella della proposizione della domanda giudiziale (deposito del ricorso).
  • La relazione tra retribuzioni non pagate e insolvenza del datore è centrale: il Fondo interviene solo per i crediti riconducibili all'insolvenza, perciò è importante documentare il nesso temporale e causale entro i 12 mesi utili.
  • La questione della misura massima della prestazione del Fondo (es. limite pari a tre volte l'importo del trattamento di integrazione salariale straordinaria) va sollevata e fatta esaminare dal giudice di merito; l'omessa pronuncia su tale punto può giustificare la cassazione e il rinvio.
  • Questioni riguardanti la portata del diritto fatto valere (non mere eccezioni di fatto) possono essere dedotte anche in appello e, se non richiedono nuovi accertamenti di fatto, possono essere valutate anche in Cassazione.
  • Nelle controversie sul Fondo di garanzia è utile formulare alternativamente la data d'inizio dell'iniziativa giudiziale (tentativo conciliativo o deposito ricorso) e documentare la sequenza degli atti per evitare contestazioni sulla rilevanza temporale.

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