Cassazione Civile, Sentenza n. 33552/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Trento che lo aveva ritenuto responsabile e condannato a risarcire Angelo Bonaldo per la perdita delle prestazioni del Fondo di garanzia, ritenendo che l'INPS, nel richiedere integrazioni istruttorie, non avesse informato l'assistito che tale richiesta non sospendeva il termine annuale di decadenza per l'azione giudiziale. L'INPS ha contestato che l'obbligo informativo dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 si riferisca solo ai provvedimenti conclusivi e non agli atti endoprocedimentali, e ha altresì dedotto l'assenza di nesso causale nonché la mancata prova dei presupposti per l'intervento del Fondo (mancata esecuzione infruttuosa). La Cassazione ha esaminato la questione, rilevando che l'art. 47 si applica ai provvedimenti conclusivi e non alle richieste istruttorie endoprocedimentali e richiamando i principi di correttezza e diligenza reciproca; ha inoltre sottolineato il carattere di ordine pubblico della decadenza prevista dall'art. 47.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'INPS, ritenendo che l'obbligo di indicare termini e presupposti dell'azione giudiziale previsto dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 si riferisca al provvedimento conclusivo e non alle richieste istruttorie endoprocedimentali. Ha inoltre ritenuto che, ai fini della responsabilità per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, sia necessario che anche la controparte abbia tenuto una condotta diligente: nel caso di specie il ricorrente (Bonaldo) non poteva invocare affidamento tutelabile su informazioni che la legge stessa rendeva conoscibili, né riverberare sull'INPS l'effetto di sospensione del termine decadenziale. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la domanda di Bonaldo è stata respinta. Per le peculiarità del caso le spese sono compensate.
Norme richiamate
d.P.R. n. 639/1970, art. 47, comma 5
"provvedimento adottato sulla domanda di prestazione"; "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo"
L'obbligo di indicare ai richiedenti termini e presupposti dell'eventuale azione giudiziale si applica al provvedimento conclusivo adottato sull'istanza e non agli atti endoprocedimentali o alle richieste istruttorie. La decadenza contemplata dall'art. 47 ha carattere di ordine pubblico e la mancata indicazione nel provvedimento, seppure irregolare, non sempre incide sul decorso del termine
Codice Civile, artt. 1173, 1175, 1218, 2697
Richiamati con riferimento al dovere di diligenza, correttezza e buona fede nell'esecuzione delle obbligazioni e alla ripartizione dell'onere della prova. La Corte ha precisato che il principio di correttezza e buona fede obbliga entrambe le parti e non può tutelare un affidamento derivante da negligenza o ignoranza dell'interessato
Legge n. 297/1982, art. 2, comma 50
Norma che disciplina i presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia; l'INPS contestava la mancata prova dell'esistenza di una pregressa esecuzione infruttuosa a carico del datore di lavoro, requisito per l'intervento del Fondo
"120 giorni per la pronuncia sulla domanda"
Parte della ricostruzione dei termini amministrativi: contribuisce al calcolo del termine complessivo di esaurimento del procedimento amministrativo
Legge n. 88/1989, art. 46, commi 5 e 6
"90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo"; "90 giorni per la decisione del ricorso"
Unitamente all'art. 7 della L. 533/1973, concorre al computo complessivo dei 300 giorni considerati per l'esaurimento della procedura amministrativa, rilevanti ai fini dell'art. 47 d.P.R. 639/1970
D.lgs. n. 80/1992, art. 2, comma 2
"triplo del trattamento straordinario di integrazione salariale"
Norma utilizzata dalla Corte d'appello per rideterminare la misura delle ultime tre mensilità spettanti, nel conteggio del risarcimento; non decisiva nella Cassazione rispetto al primo motivo
Massime di principio
- L'obbligo di informazione previsto dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 riguarda il provvedimento conclusivo sulla domanda di prestazione e non le richieste istruttorie endoprocedimentali.
- La decadenza prevista dall'art. 47 è di carattere pubblico: la tardiva conclusione dell'istruttoria non sospende automaticamente il termine decadenziale, e la semplice omissione informativa in atti endoprocedimentali non sposta il termine.
- Per ottenere il risarcimento per violazione dei doveri di correttezza e buona fede è necessario che la parte che invoca il danno abbia a sua volta agito con la normale diligenza; l'affidamento è tutelabile solo se non fondato su negligenza o ignoranza di norme di facile reperimento.
- Quando la decisione di merito può essere assunta sulla base degli elementi disponibili (assenza di ulteriori accertamenti necessari), la Corte può decidere nel merito cassando la sentenza impugnata senza rinvio.
- In casi peculiari, soprattutto se la controversia è stata promossa a seguito di osservazioni di merito di altri giudici (obiter dictum), la compensazione delle spese può essere disposta.
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