Cassazione Civile, Sentenza n. 33551/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva condannato l'Istituto a corrispondere a Mauro Naldi il TFR maturato presso MI.A.MI. s.r.l., ritenendo sufficiente l'ammissione del credito al passivo fallimentare della cedente per far intervenire il Fondo di garanzia. L'INPS ha sostenuto che, poiché il rapporto di lavoro era proseguito con la cessionaria Pratesi Ferro s.r.l. (ex art. 2112 c.c.), la responsabilità primaria ricadeva sulla cessionaria e che l'intervento del Fondo non può essere fondato soltanto sull'ammissione del credito al passivo del cedente quando, al momento della esigibilità del TFR, il datore di lavoro fosse il cessionario e non il cedente insolvente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondato il motivo. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello e rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame. La Corte ha richiamato la giurisprudenza più recente, secondo la quale il Fondo di garanzia interviene solo quando è insolvente il datore di lavoro che risulta tale al momento in cui il TFR diviene esigibile; l'ammissione del credito al passivo del cedente non è di per sé sufficiente a far scattare la prestazione del Fondo se nel frattempo il rapporto sia proseguito con il cessionario.
Norme richiamate
Legge n. 297/1982 (art. 2, commi vari)
La legge di recepimento della direttiva 80/987/CEE disciplina l'intervento del Fondo di garanzia: la Cassazione interpreta le sue disposizioni nel senso che la copertura opera per i crediti maturati nel periodo in cui l'inadempimento è riconducibile alla condizione di insolvenza del datore di lavoro che è tale al momento di esigibilità del credito
D.lgs. n. 80/1992 (art. 1, comma 1 e art. 2)
Richiamato a sostegno della disciplina del trattamento in caso di procedure concorsuali: la norma contribuisce al quadro normativo che delimita gli ambiti di intervento delle garanzie pubbliche in materia di crediti dei lavoratori
Codice Civile (art. 2112 c.c.)
Regola la prosecuzione del rapporto di lavoro in caso di trasferimento d'azienda e la responsabilità solidale tra cedente e cessionario per i crediti maturati anteriormente alla cessione; la Corte precisa che tale tutela non può essere 'confusa' con la copertura del Fondo: se il datore di lavoro al momento dell'esigibilità del TFR è il cessionario, l'insolvenza del cedente non legittima automaticamente l'intervento del Fondo
Direttiva 80/987/CEE
La Corte richiama lo scopo della direttiva: assicurare la copertura per crediti insoddisfatti maturati in un periodo in cui l'inadempimento è ragionevolmente riconducibile all'insolvenza del datore di lavoro; non mira a coprire ogni inadempimento derivante da vicende societarie o di circolazione dell'azienda
Massime di principio
- Il Fondo di garanzia interviene solo quando è insolvente il datore di lavoro che risulta tale al momento in cui il TFR diviene esigibile (ossia al termine del rapporto di lavoro).
- La mera ammissione del credito al passivo fallimentare del cedente non è sufficiente a obbligare il Fondo se il rapporto di lavoro era proseguito con un cessionario che, al momento della esigibilità, era il datore di lavoro.
- Quando il datore di lavoro al momento della cessazione è insolvente e ammesso alla procedura concorsuale, il Fondo può coprire il credito anche senza previa escussione degli eventuali coobbligati solidali.
- Le tutele previste dall'art. 2112 c.c. (responsabilità del cedente e del cessionario) non devono essere sovrapposte o confuse con la copertura del Fondo di garanzia: occorre distinguere la responsabilità civile tra soggetti e la possibilità di intervento pubblico del Fondo.
- Nella pratica, per verificare l'operatività del Fondo è fondamentale accertare le date chiave: data di cessione, data di cessazione del rapporto e data di apertura della procedura concorsuale/fallimentare, per individuare quale soggetto fosse datore di lavoro al momento dell'esigibilità del TFR.
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