Cassazione Civile, Ordinanza n. 10670/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario immobile)
La controversia
Due condomini, proprietari di una unità immobiliare in un complesso residenziale con diritto di uso esclusivo e perpetuo del giardino privato, agivano contro la proprietaria dell'immobile confinante chiedendo la rimessione in pristino delle opere eseguite sul fondo vicino, ritenute incompatibili con il regolamento condominiale richiamato nell'atto di acquisto. Il tribunale accoglieva la domanda e ordinava la demolizione di varie opere edilizie (chiusura di portico, ampliamento e chiusura di veranda, recinzioni, panche in muratura, ampliamento della pavimentazione, apertura di una finestra), con parziale demolizione già eseguita per ordinanza comunale. La corte d'appello confermava. Le soccombenti proponevano ricorso per cassazione con sette motivi, ma il testo non ne espone il contenuto specifico; la Corte non li esamina nel merito perché rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c. per mancato deposito, entro il termine, della copia autentica della sentenza impugnata corredata della relazione di notificazione, pur essendo stata dedotta l'avvenuta notifica della sentenza. La Corte esclude che possa operare il temperamento giurisprudenziale quando la copia notificata risulti agli atti o nel fascicolo d'ufficio, poiché in concreto tale documento manca, e richiama altresì la diversa ipotesi delle attestazioni di conformità non pertinente al caso. Viene inoltre esclusa l'applicabilità del principio che esonera dal deposito della sentenza notificata quando tra pubblicazione e notificazione del ricorso non sia decorso il termine breve, poiché qui l'intervallo era maggiore.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso improcedibile per violazione dell'art. 369 c.p.c., perché non risulta depositata, insieme al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, nonostante la parte avesse indicato che la sentenza era stata notificata. Non essendo presente tale documentazione né nel fascicolo di parte né nel fascicolo d'ufficio, e non ricorrendo le eccezioni giurisprudenziali richiamate, il ricorso non può essere esaminato nel merito. Conseguentemente, i ricorrenti sono condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori di legge, ed è dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
impone, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, il deposito entro venti giorni dall'ultima notificazione della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, quando la sentenza sia stata notificata.
richiamato solo ai fini della liquidazione delle spese del procedimento cautelare/incidentale menzionato dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 6 § 1 CEDU
richiamato per affermare che l'onere di deposito imposto dall'art. 369 c.p.c. non costituisce un ostacolo sproporzionato all'accesso al tribunale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente deve depositare tempestivamente la copia autentica della sentenza con la relativa relazione di notificazione; la mancanza di tale deposito determina improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità non è evitata quando la copia notificata non risulti prodotta dal ricorrente e non sia comunque presente negli atti di causa o nel fascicolo d'ufficio.
- L'eccezione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità per il caso in cui la copia notificata sia stata depositata da altra parte o sia già nel fascicolo d'ufficio opera solo se tale documento sia effettivamente reperibile agli atti.
- La diversa questione delle attestazioni di conformità non sana l'omesso deposito della relazione di notificazione e dei relativi messaggi PEC quando questi costituiscano l'atto documentalmente richiesto dalla norma processuale.
- L'onere formale di deposito previsto dall'art. 369 c.p.c. è ritenuto compatibile con il diritto di accesso al giudice, poiché funzionale a consentire una rapida verifica preliminare della procedibilità del ricorso.
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