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Sentenza

Sentenza del 15/04/2016 n. 7506 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Umbria che aveva annullato la cartella di pagamento notificata il 30 marzo 2007. La cartella traeva origine da un avviso di accertamento divenuto definitivo il 29 ottobre 2004. Secondo l'Amministrazione, il termine introdotto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, come modificato dal D.L. n. 106 del 2005, non avrebbe dovuto applicarsi a un accertamento divenuto definitivo prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina; pertanto, la cartella sarebbe stata tempestiva, anche perché il ruolo era stato formato l'8 settembre 2005.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'annullamento della cartella. Ha stabilito che, quando la cartella viene notificata dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, l'attività notificatoria deve rispettare il termine previsto dal testo vigente al momento della notifica, in applicazione del principio tempus regit actum. Per gli accertamenti divenuti definitivi, la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di definitività: essendo l'accertamento divenuto definitivo nel 2004, la notifica doveva avvenire entro il 31 dicembre 2006. La notifica del 30 marzo 2007 era quindi tardiva. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché il contribuente non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c), nel testo modificato dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, convertito dalla L. n. 156 del 2005

    In caso di definitività dell'accertamento, la notificazione della cartella deve avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

    La norma stabilisce un termine decadenziale per la notifica della cartella derivante da un accertamento definitivo. Il termine si applica alle notifiche effettuate dopo l'entrata in vigore della disciplina, anche se l'accertamento era divenuto definitivo in precedenza.

  • D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, lett. a), n. 2, convertito dalla L. n. 156 del 2005

    Ha reintrodotto un termine temporale per la notificazione delle cartelle dopo che la Corte costituzionale aveva censurato l'assenza di qualsiasi limite temporale.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 1, lett. c)

    La disposizione, relativa al termine per l'iscrizione a ruolo dei tributi definitivamente accertati, non può essere utilizzata per sostituire il termine previsto per la successiva notificazione della cartella, né può essere applicata postumamente dopo la sua abrogazione.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 280 del 2005

    Ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disciplina che non prevedeva un termine per la notifica della cartella, imponendo la necessità di un limite temporale certo a tutela del contribuente.

  • Corte costituzionale, ordinanza n. 352 del 2004

    Ha evidenziato l'impossibilità logica di ricomprendere, nel termine previsto per un'attività preliminare come l'iscrizione a ruolo, anche la successiva attività di notifica della cartella.

  • Principio tempus regit actum

    Gli atti procedurali sono regolati dalla disciplina vigente al momento in cui vengono compiuti. Pertanto, la notifica della cartella doveva rispettare la normativa vigente il 30 marzo 2007.

Massime di principio

  • Per verificare la tempestività di una cartella di pagamento occorre distinguere tra il termine per l'iscrizione a ruolo e quello per la notifica della cartella: il rispetto del primo non rende automaticamente tempestivo il secondo.
  • Quando una nuova norma introduce un termine decadenziale per un'attività procedurale, il termine tende ad applicarsi agli atti compiuti dopo la sua entrata in vigore, anche se il presupposto dell'attività si è formato in precedenza, salvo specifiche disposizioni transitorie.
  • L'Amministrazione finanziaria non può notificare indefinitamente una cartella derivante da un accertamento definitivo: deve esistere e deve essere rispettato un termine certo, a tutela della certezza dei rapporti giuridici e del contribuente.
  • In casi analoghi, occorre calcolare il termine partendo dall'anno in cui l'accertamento è divenuto definitivo e verificare se la notifica è avvenuta entro il 31 dicembre del secondo anno successivo, secondo la disciplina applicabile al momento della notifica.
  • La formazione tempestiva del ruolo o l'eventuale applicabilità di un termine relativo a una fase precedente non sana una notifica della cartella effettuata oltre il termine decadenziale previsto per la notifica stessa.

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