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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41737/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli dell'08/05/2025 che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 274 c.p.p. e censura apparente e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, sostenendo che nuovi elementi (ammissione di responsabilità, istanza di concordato in appello, comportamento collaborativo, domicilio idoneo, concessione degli arresti domiciliari a un coimputato) dimostrerebbero una repentita e reale diminuzione del pericolo di reiterazione del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo aspecifico e reiterativo, avendo i giudici dell'appello già esaminato e respinto con motivazione adeguata le deduzioni difensive. Il Collegio ha ritenuto che gli elementi addotti non costituiscono fatti nuovi idonei a modificare le esigenze cautelari: l'ammissione di responsabilità era dubbia nella genuinità (dichiarazione precompilata non sottoscritta nelle forme previste), la mera presentazione di istanze conciliative o atti processuali non è di per sé prova di ravvedimento, e il provvedimento favorevole adottato nei confronti di un coindagato non è automaticamente trasferibile all'imputato. La Corte ha inoltre confermato che non è richiesta una dimostrazione analitica dell'inadeguatezza di tutte le altre misure quando il giudice indica, con argomentazioni logico-giuridiche, gli elementi specifici che giustificano la custodia in carcere (natura del reato, personalità e precedenti dell'imputato, pervicacia criminosa). Segue condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; inoltre sono state disposte le conseguenti misure procedurali ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    La valutazione sulla permanenza delle esigenze cautelari richiede fatti nuovi ed effettivi, idonei a segnalare un mutamento delle esigenze cautelari iniziali; la mera riproduzione di argomentazioni già esaminate o di atti processuali formali non è sufficiente a ritenere venuto meno il pericolo di reiterazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile, al pagamento di una somma a titolo di ammenda; applicata per sanzionare il ricorso ritenuto infondato e aspecifico.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti consequenziali all'ordinanza di rigetto del ricorso che non comporta la rimessione in libertà dell'imputato.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza; Sez. 2, n. 42352 del 06/10/2023, Calderone; Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014, Calcagno)

    Principio consolidato che il favore concesso a un coindagato può incidere sul quadro indiziario ma non automaticamente sulle esigenze cautelari degli altri; la valutazione cautelare deve essere individuale e fondata su elementi riferibili alla personalità e alla pericolosità concreta dell'imputato.

Massime di principio

  • Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare è necessario allegare fatti nuovi, concreti e di sicura valenza sintomatica di un mutamento delle esigenze cautelari; mere reiterazioni o argomentazioni già valutate non sono sufficienti.
  • L'ammissione di responsabilità non determina automaticamente la cessazione del pericolo di reiterazione: la sua genuinità e il valore effettivo come indice di ravvedimento devono risultare chiari, preferibilmente con comportamenti concreti e documentabili.
  • Il provvedimento favorevole adottato nei confronti di un coindagato non è automaticamente estensibile: le esigenze cautelari vanno valutate individualmente considerando personalità, precedenti e ruolo nell'illecito.
  • Il giudice di merito non è tenuto a dimostrare analiticamente l'inidoneità di ogni altra misura; è invece sufficiente indicare ragioni logico-giuridiche specifiche che giustifichino la custodia in carcere come misura più adeguata.
  • I motivi di impugnazione devono essere specifici e non reiterativi; in Cassazione i rilievi generici o ripetitivi rispetto a quanto già motivato in sede di merito sono frequentemente ritenuti inammissibili.
  • Chi propone ricorso in cassazione deve considerare il rischio di sanzioni economiche (spese e ammenda) se il ricorso è inammissibile per colpa: è pertanto importante una valutazione preventiva della fondatezza formale e sostanziale del motivo.

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