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Sentenza

Sentenza del 28/11/2016 n. 7509 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Ente impositore - Fase istruttoria - Invito contribuente - Fatture acquisto - Richiesta esibizione - Verbale contraddittorio - Ente impositore - Dichiarazione mancato ricevimento - Soggetto contribuente - Ricorso introduttivo - Contestazione affermazioni - Nuova produzione fatture - Ente impositore - Dichiarazioni rese - Fede privilegiata - Esclusione - Verbale contraddittorio - Omesso deposito - Rileva - Illegittimità pretesa - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa tributaria è stata ritenuta illegittima. Le dichiarazioni dell’Amministrazione rese in sede processuale non hanno fede privilegiata e, in assenza della produzione del verbale di contraddittorio, non potevano dimostrare da sole che le fatture fossero state richieste e non consegnate. La produzione delle fatture da parte del contribuente ha inoltre costituito prova dei costi sostenuti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato l’affermazione dell’Amministrazione secondo cui, durante la fase istruttoria, gli sarebbero state richieste le fatture di acquisto senza che queste fossero poi ricevute. Nel ricorso introduttivo ha invece prodotto le fatture, offrendo prova dei costi sostenuti, e ha rilevato che l’ente impositore non aveva depositato il verbale del contraddittorio idoneo a dimostrare la richiesta e il mancato ricevimento della documentazione.

Norme richiamate

  • Art. 2697 del Codice civile

    La parte che intende far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l’inefficacia o l’estinzione di tali fatti deve provarne i presupposti. Nel caso concreto, l’Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare documentalmente la richiesta delle fatture e il loro mancato deposito, non potendo fare affidamento esclusivo sulle proprie dichiarazioni processuali.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione sostiene che il contribuente non abbia prodotto documenti richiesti in fase istruttoria, deve fornire una prova documentale attendibile della richiesta e del mancato adempimento, come un verbale o altra attestazione formale.
  • Le dichiarazioni dell’ente impositore contenute negli atti processuali non godono, di per sé, di fede privilegiata e possono essere contestate dal contribuente.
  • Se il contribuente contesta tempestivamente la ricostruzione dell’Amministrazione e produce successivamente la documentazione richiesta, il giudice deve valutare tale documentazione e la prova offerta dall’ente, senza presumere automaticamente la fondatezza dell’accertamento.
  • L’assenza del verbale del contraddittorio può essere decisiva quando l’accertamento si fonda proprio sulla presunta mancata esibizione dei documenti richiesti.
  • In base all’onere della prova, ciascuna parte deve dimostrare i fatti posti a fondamento delle proprie pretese o eccezioni; l’Amministrazione non può trasferire sul contribuente l’onere di smentire una circostanza rimasta priva di adeguato riscontro documentale.

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