Cassazione Penale, Ordinanza n. 35337/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione/cessione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo ha censurato la mancata disapplicazione della recidiva, deducendo in sostanza che il giudice di merito l'avrebbe applicata o comunque valorizzata in modo non corretto. Con il secondo motivo ha contestato l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva richiamato i precedenti penali dell'imputato come indice di accresciuta capacità a delinquere e di maggiore pericolosità sociale, nonché la congruità della pena rispetto alla gravità del fatto e alla personalità del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo sulla recidiva fosse formulato in modo generico e non si confrontasse con la motivazione della Corte territoriale, fondata sui precedenti penali e sulla maggiore pericolosità sociale. Ha ritenuto parimenti inammissibile il secondo motivo, perché generico e meramente reiterativo di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, il quale aveva motivato la pena in relazione alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per il reato in materia di stupefacenti oggetto del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che censura la valutazione della recidiva deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; censure meramente generiche o assertive non sono idonee a superare la decisione impugnata.
- La valorizzazione dei precedenti penali, quando sorretta da motivazione non illogica circa accresciuta capacità a delinquere e maggiore pericolosità sociale, può legittimare il giudizio sulla recidiva.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se si limita a riprodurre critiche già dedotte in precedenza senza misurarsi con gli argomenti con cui il giudice di merito ha ritenuto congrua la pena in relazione alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
- In sede di legittimità, la mera reiterazione di contestazioni già vagliate e disattese dal giudice di merito non integra un motivo specifico di ricorso e conduce all'inammissibilità.
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