Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/09/2016 n. 18668 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma deducendo violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché omessa o insufficiente motivazione. In particolare, sostenevano che la sentenza d'appello fosse meramente assertiva, avendo liquidato le loro eccezioni con l'espressione "niente di più infondato", senza esaminare adeguatamente le circostanze di fatto e di diritto. Nel merito, contestavano l'applicazione dello studio di settore relativo al 1998, ritenendo più adeguato uno studio successivamente approvato nel 2002, caratterizzato da una tipizzazione più ampia e precisa delle imprese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sufficiente la motivazione della sentenza impugnata, poiché dalla sua narrativa risultavano comprensibili l'oggetto della controversia e le ragioni della decisione. In particolare, lo studio di settore approvato nel 2002 non poteva essere applicato agli accertamenti relativi al periodo d'imposta 1998, poiché il relativo decreto ne prevedeva l'utilizzabilità a partire dagli accertamenti riguardanti il periodo d'imposta 2001. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.200 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La concisa esposizione dei fatti relativi allo svolgimento del processo

    L'esposizione dei fatti e delle ragioni della decisione non è un requisito meramente formale: la sua omissione determina la nullità della sentenza solo quando impedisce completamente di comprendere gli elementi essenziali della controversia e il fondamento della decisione.

  • Art. 118, comma 1, disposizioni di attuazione del c.p.c.

    Impone una motivazione della sentenza idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione; non è necessaria una trattazione analitica di ogni argomento se il percorso logico-giuridico risulta comunque intelligibile.

  • Art. 360, n. 5, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, ma la censura deve riguardare un fatto realmente decisivo e non una generica insufficienza o una diversa valutazione delle argomentazioni delle parti.

  • D.M. 25 marzo 2002, art. 1

    Lo studio di settore approvato con il presente decreto è utilizzabile a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 2001

    Lo studio di settore approvato nel 2002 non può essere utilizzato per rettificare il periodo d'imposta 1998, poiché la sua efficacia è espressamente limitata agli accertamenti relativi, almeno, al periodo d'imposta 2001.

Massime di principio

  • Una sentenza non è nulla per motivazione breve o sintetica se, considerata nel suo complesso, consente di individuare i fatti controversi e comprendere il ragionamento seguito dal giudice.
  • L'espressione assertiva utilizzata dal giudice può essere insufficiente se totalmente priva di collegamento con i fatti e le norme applicabili; tuttavia, è valida quando il contesto della sentenza rende comunque chiara la ragione del rigetto.
  • Gli studi di settore e gli strumenti accertativi possono essere applicati secondo la decorrenza stabilita dalla normativa che li introduce; uno strumento più recente e ritenuto più preciso non è automaticamente utilizzabile per periodi d'imposta anteriori.
  • Nel contestare una sentenza per difetto di motivazione occorre indicare quale fatto decisivo sia stato omesso e dimostrare che tale omissione impedisca effettivamente di comprendere la decisione, non limitarsi a lamentare una motivazione concisa.
  • La parte soccombente nel giudizio di cassazione è normalmente condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della parte resistente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.