Sentenza del 23/09/2016 n. 18668 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma deducendo violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché omessa o insufficiente motivazione. In particolare, sostenevano che la sentenza d'appello fosse meramente assertiva, avendo liquidato le loro eccezioni con l'espressione "niente di più infondato", senza esaminare adeguatamente le circostanze di fatto e di diritto. Nel merito, contestavano l'applicazione dello studio di settore relativo al 1998, ritenendo più adeguato uno studio successivamente approvato nel 2002, caratterizzato da una tipizzazione più ampia e precisa delle imprese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sufficiente la motivazione della sentenza impugnata, poiché dalla sua narrativa risultavano comprensibili l'oggetto della controversia e le ragioni della decisione. In particolare, lo studio di settore approvato nel 2002 non poteva essere applicato agli accertamenti relativi al periodo d'imposta 1998, poiché il relativo decreto ne prevedeva l'utilizzabilità a partire dagli accertamenti riguardanti il periodo d'imposta 2001. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.200 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La concisa esposizione dei fatti relativi allo svolgimento del processo
L'esposizione dei fatti e delle ragioni della decisione non è un requisito meramente formale: la sua omissione determina la nullità della sentenza solo quando impedisce completamente di comprendere gli elementi essenziali della controversia e il fondamento della decisione.
Art. 118, comma 1, disposizioni di attuazione del c.p.c.
Impone una motivazione della sentenza idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione; non è necessaria una trattazione analitica di ogni argomento se il percorso logico-giuridico risulta comunque intelligibile.
Consente di denunciare in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, ma la censura deve riguardare un fatto realmente decisivo e non una generica insufficienza o una diversa valutazione delle argomentazioni delle parti.
D.M. 25 marzo 2002, art. 1
Lo studio di settore approvato con il presente decreto è utilizzabile a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 2001
Lo studio di settore approvato nel 2002 non può essere utilizzato per rettificare il periodo d'imposta 1998, poiché la sua efficacia è espressamente limitata agli accertamenti relativi, almeno, al periodo d'imposta 2001.
Massime di principio
- Una sentenza non è nulla per motivazione breve o sintetica se, considerata nel suo complesso, consente di individuare i fatti controversi e comprendere il ragionamento seguito dal giudice.
- L'espressione assertiva utilizzata dal giudice può essere insufficiente se totalmente priva di collegamento con i fatti e le norme applicabili; tuttavia, è valida quando il contesto della sentenza rende comunque chiara la ragione del rigetto.
- Gli studi di settore e gli strumenti accertativi possono essere applicati secondo la decorrenza stabilita dalla normativa che li introduce; uno strumento più recente e ritenuto più preciso non è automaticamente utilizzabile per periodi d'imposta anteriori.
- Nel contestare una sentenza per difetto di motivazione occorre indicare quale fatto decisivo sia stato omesso e dimostrare che tale omissione impedisca effettivamente di comprendere la decisione, non limitarsi a lamentare una motivazione concisa.
- La parte soccombente nel giudizio di cassazione è normalmente condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della parte resistente.
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