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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33610/2026 del 15/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il provvedimento del Questore che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989, gli aveva imposto per due anni di presentarsi presso un ufficio di pubblica sicurezza durante gli incontri calcistici della squadra di riferimento, secondo modalità differenziate a seconda del luogo di svolgimento delle partite. Il provvedimento traeva origine dal suo fermo, insieme ad altri tifosi, mentre il gruppo si dirigeva verso un punto di transito della tifoseria avversaria; nelle vicinanze erano stati rinvenuti quattro martelli, un mattarello da cucina e una cintura di cuoio, ritenuti oggetti atti ad offendere. Il primo motivo denunciava l'omessa motivazione sulle censure contenute in una memoria difensiva trasmessa via PEC entro il termine di quarantotto ore, nonché l'omessa motivazione sulla necessità e urgenza del provvedimento, valorizzando l'incensuratezza del ricorrente, l'assenza di perquisizione, sequestro e denuncia a suo carico e l'avvenuto rispetto dell'obbligo di presentazione. Il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 6, comma 3, della legge n. 401 del 1989, sostenendo che il giudice avesse convalidato una prescrizione più ampia di quella contenuta nel provvedimento del Questore e richiesta dal pubblico ministero, quanto agli incontri disputati fuori dalla Regione Lazio. La Corte ha ritenuto rispettato il termine di quarantotto ore e ha escluso la violazione del diritto di difesa, poiché non risultava dimostrato che la memoria PEC fosse stata effettivamente portata a conoscenza dell'autorità giudiziaria. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che il dispositivo dell'ordinanza si limitava a convalidare il provvedimento questorile senza modificarne le prescrizioni, sicché non sussisteva alcuna difformità concreta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto rispettati i termini per la richiesta e per il deposito della convalida. Ha affermato che, quando non si applica l'art. 111-bis c.p.p., chi trasmette una memoria difensiva via PEC deve verificare e dimostrare non solo l'inoltro e la ricezione tecnica, ma anche l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'ufficio giudiziario competente. Ha inoltre escluso che il giudice della convalida avesse aggravato le prescrizioni, poiché il dispositivo aveva convalidato esclusivamente il provvedimento del Questore, senza aggiunte.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989

    Disciplina il divieto di accesso alle manifestazioni sportive con obbligo di presentazione presso un ufficio di pubblica sicurezza.

  • art. 6, comma 3, legge n. 401 del 1989

    Disciplina la convalida giudiziale delle prescrizioni imposte dal Questore e i relativi limiti.

  • art. 111-bis c.p.p.

    Regola il deposito telematico degli atti; al di fuori del suo ambito applicativo, la trasmissione via PEC non esonera la parte dall'onere di provare l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'ufficio giudiziario.

  • art. 616 c.p.p.

    Impone, in caso di rigetto del ricorso per cassazione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022

    Richiamato con riferimento al regime transitorio del processo penale telematico e alle modalità di trasmissione delle impugnazioni.

Massime di principio

  • Nel procedimento di convalida del divieto di accesso alle manifestazioni sportive con obbligo di presentazione, quando non è applicabile l'art. 111-bis c.p.p., la parte che trasmette una memoria difensiva via PEC deve accertarsi e, se necessario, dimostrare l'effettivo arrivo dell'atto all'ufficio competente e la sua concreta conoscenza da parte del giudice; la sola ricevuta di consegna della PEC non è sufficiente.
  • La mancata valutazione di una memoria difensiva trasmessa via PEC non determina violazione del diritto di difesa né nullità quando il giudice non ne abbia avuto conoscenza, se la parte ha scelto una modalità di deposito non istituzionalmente disciplinata senza provare l'effettiva ricezione e sottoposizione dell'atto al giudice.
  • Nel giudizio di convalida, la verifica della legittimità delle prescrizioni deve essere compiuta avendo riguardo al dispositivo effettivamente adottato: l'eventuale richiesta del pubblico ministero formulata in termini più ampi non comporta ultra petizione se il giudice si limita a convalidare le prescrizioni contenute nel provvedimento questorile, senza modificarle o ampliarle.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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