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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26193/2023 del 08/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La controversia nasce da un decreto del Questore, emesso in applicazione dell'art. 14, comma 1-bis, del t.u. immigrazione, con il quale a una straniera espulsa dal territorio dello Stato venivano imposti l'obbligo di consegnare il passaporto o documento equipollente, di dimorare in un determinato comune e di presentarsi periodicamente presso un ufficio di polizia. Il Giudice di Pace aveva convalidato il provvedimento. La destinataria ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) nullità del decreto di convalida per mancato avviso dell'udienza di convalida a lei e al difensore di fiducia, con conseguente mancata partecipazione all'udienza; 2) incompetenza territoriale inderogabile del Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto, che avrebbe dovuto essere il Giudice di Pace di Messina; 3) nullità della convalida perché pronunciata oltre il termine di 48 ore dalla ricezione, da parte della cancelleria, dell'istanza di convalida trasmessa dal Questore. La Corte ha trattato con priorità il terzo motivo, ritenendolo assorbente.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo, affermando che il termine di 48 ore per la convalida previsto dall'art. 14, comma 1-bis, t.u. immigrazione ha natura perentoria; decorso tale termine senza convalida, il decreto questorile diventa inefficace e non è più convalidabile. Nel caso concreto il provvedimento di convalida era stato emesso dopo circa 71,85 ore dalla ricezione degli atti da parte del giudice, quando il decreto del Questore era già inefficace. Per questo motivo la Corte ha cassato il decreto impugnato senza rinvio. L'accoglimento del terzo motivo ha assorbito gli altri due. Il Ministero è stato inoltre condannato a rifondere le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998

    il procedimento di convalida delle misure imposte allo straniero espulso prevede la comunicazione del decreto del Questore al giudice di pace entro 48 ore dalla notificazione al destinatario e la decisione del giudice nelle successive 48 ore; il termine per la convalida è trattato come perentorio, con inefficacia del provvedimento amministrativo se la convalida interviene tardivamente

  • art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998

    il provvedimento ... cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione

    la Corte richiama il diverso regime del trattenimento, sottolineando che il comma 1 contiene espressamente una sanzione di inefficacia per il mancato rispetto del termine, a differenza del comma 1-bis

  • art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998

    viene citato come disciplina diversa, relativa all'accompagnamento alla frontiera, con giudizio di convalida in udienza e partecipazione necessaria del difensore

  • art. 13, secondo comma, Cost.

    il contenuto precettivo della norma costituzionale sulla libertà personale impone di considerare inefficace il provvedimento amministrativo limitativo quando la convalida giudiziale intervenga oltre il termine fissato dalla legge

  • artt. 13 e 24, secondo comma, Cost.

    la Corte costituzionale ha ritenuto non incompatibile con tali parametri il procedimento di convalida cartolare previsto dall'art. 14, comma 1-bis, per la minore incidenza sulla libertà personale e per il limitato oggetto del giudizio

Massime di principio

  • Nel procedimento di convalida delle misure previste dall'art. 14, comma 1-bis, t.u. immigrazione, il contraddittorio è meramente eventuale e cartolare: non è imposto l'avviso dell'udienza né la partecipazione necessaria del difensore, essendo sufficiente la facoltà dell'interessato di presentare memorie o deduzioni dopo la notifica del decreto questorile.
  • Il termine di 48 ore previsto per la convalida ha natura perentoria: se il giudice di pace provvede oltre tale termine, il decreto del Questore è ormai inefficace e non può essere convalidato.
  • Quando il provvedimento amministrativo che impone obblighi allo straniero espulso incide sulla libertà personale, la mancata convalida nei termini determina la perdita di efficacia dell'atto, in coerenza con l'art. 13 Cost.
  • L'accertamento del superamento del termine di convalida comporta l'assorbimento delle ulteriori censure, poiché viene meno il presupposto stesso della legittimità del decreto giudiziale di convalida.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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