Cassazione Penale, Ordinanza n. 15651/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Nel procedimento a carico di un imputato tratto a giudizio per lesioni personali, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto appello contro la sentenza del Giudice di pace di Roma che aveva assolto l'imputato perché il fatto non sussiste. Il Tribunale di Roma ha correttamente riqualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione, poiché la sentenza del giudice di pace non era appellabile dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 274/2000. L'unico motivo di ricorso denunciava una erronea valutazione delle risultanze probatorie e l'illogicità della motivazione, ma tale censura mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione del fatto e della prova, attività preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha rilevato che il gravame, formalmente proposto come appello, era stato correttamente riqualificato in ricorso per cassazione perché l'appello del pubblico ministero contro la sentenza del giudice di pace non è ammesso. Nel merito del motivo, ha ritenuto che le doglianze sulla valutazione delle prove e sulla motivazione fossero censure di fatto non consentite in cassazione, essendo riservata al giudice di merito la valutazione esclusiva degli elementi fattuali.
Norme richiamate
È il reato per il quale l'imputato era stato tratto a giudizio e poi assolto dal giudice di pace.
Viene richiamato per affermare che la sentenza del giudice di pace non era appellabile dal pubblico ministero, con conseguente riqualificazione dell'impugnazione in ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite doglianze che si risolvano nella mera richiesta di una diversa valutazione del compendio probatorio o di un nuovo apprezzamento dei fatti, trattandosi di attività riservata al giudice di merito.
- Quando la legge esclude l'appello del pubblico ministero avverso una decisione del giudice di pace, l'impugnazione proposta come appello deve essere riqualificata come ricorso per cassazione.
- Le censure di illogicità della motivazione sono inammissibili se, al di là della formula utilizzata, mirano soltanto a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
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