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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10396/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva assolto da un capo di imputazione e, per gli altri addebiti, aveva riqualificato il primo in una contravvenzione ex art. 697 c.p. e assorbito il secondo, rideterminando la pena in mesi quattro di arresto con sospensione condizionale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p. sostenendo che il reato contravvenzionale riqualificato fosse prescritto. Con il secondo motivo ha contestato, in relazione all'art. 697 c.p. e all'art. 1-bis, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 527/1992, la valutazione di responsabilità per la detenzione di soli proiettili, ma la Corte rileva che tali censure non si confrontano con le ragioni della decisione di merito, che aveva ritenuto i proiettili equiparabili alle munizioni quando contengano polvere da sparo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso la prescrizione del reato contravvenzionale riqualificato, rilevando che i fatti erano stati commessi l'11/12/2019 e che doveva applicarsi la sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge n. 103/2017, per un periodo massimo di un anno e sei mesi, secondo i principi delle Sezioni Unite richiamate. Ha inoltre ritenuto generiche e aspecifiche le ulteriori censure sulla detenzione dei proiettili, perché meramente reiterative e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. b), c.p.p.

    La dedotta violazione di legge è stata invocata per sostenere l'intervenuta prescrizione, ma la Corte l'ha esclusa alla luce del corretto computo dei termini prescrizionali.

  • art. 697 c.p.

    La Corte ha richiamato la contravvenzione relativa alla detenzione abusiva di armi o munizioni/proiettili, riqualificando il fatto in tale fattispecie.

  • art. 1-bis, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 527 del 1992

    È stata richiamata in relazione alla disciplina della detenzione dei proiettili, ritenuti equiparabili alle munizioni quando contengano polvere da sparo.

  • art. 159 c.p.

    La sospensione del corso della prescrizione, nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge ed entro il limite massimo di un anno e sei mesi.

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Il ricorso deve contenere censure specifiche e puntualmente confrontate con la motivazione impugnata; la mancanza di tale requisito determina inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Le censure aspecifiche, meramente reiterative o confutative rendono il ricorso inammissibile.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    La disciplina sospensiva della prescrizione introdotta da questa legge si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    È richiamata nel quadro evolutivo della disciplina della prescrizione, ma senza effetti retroattivi rispetto ai fatti del periodo di vigenza della legge n. 103/2017.

  • legge 27 novembre 2021, n. 134

    È richiamata quale intervento successivo che ha sistematizzato la disciplina per i reati commessi dal 1 gennaio 2020.

Massime di principio

  • Ai fini della prescrizione, per i reati commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103/2017 continua ad applicarsi la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p., entro il limite massimo di un anno e sei mesi, se il relativo dies a quo interviene quando il termine non è ancora integralmente decorso.
  • La verifica della prescrizione deve essere compiuta tenendo conto della data di commissione del fatto e dei periodi di sospensione applicabili; non è possibile dichiarare estinto il reato se, computata la sospensione, il termine non risulta ancora maturato alla data della decisione.
  • Nel giudizio di legittimità il ricorso deve contenere censure specifiche, pertinenti e confrontate con la motivazione della sentenza impugnata: doglianze generiche, reiterative o meramente confutative sono inammissibili.
  • La contestazione di responsabilità fondata sulla detenzione di proiettili può essere respinta richiamando la regola secondo cui i proiettili sono equiparabili alle munizioni quando contengano polvere da sparo, con conseguente rilevanza penale della detenzione senza licenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in scrittura privata
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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