Cassazione Penale, Sentenza n. 32596/2024 del 14/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. avverso la condanna emessa dal Tribunale di Bolzano (sentenza n. 190/2023, irrevocabile il 18.6.2023: 9 mesi di reclusione e Euro 400,00 di multa per i reati di cui agli artt. 624, 625 comma 1, n. 4 e 99 comma 4 c.p.). Ha dedotto la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., sostenendo di non aver avuto conoscenza del processo poiché aveva eletto domicilio presso la propria abitazione e poi era stato «sloggiato» senza aver comunicato la variazione di domicilio; inoltre ha censurato la Corte d'appello per non aver applicato le nuove norme della cosiddetta "Riforma Cartabia", deducendo che dovessero trovare applicazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 150/2022, per le dichiarazioni di assenza avvenute prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina continuano ad applicarsi le norme previgenti; il requisito richiesto dall'art. 629-bis c.p.p. è la prova di una "incolpevole mancata conoscenza" del processo. Nel caso concreto è stato accertato che il ricorrente era stato personalmente notificato dell'avviso di conclusione indagini il 10/04/2019 ed aveva in quella sede eletto domicilio in Bolzano; successivamente risultava sloggiato da tale abitazione senza aver comunicato la variazione di domicilio ai sensi dell'art. 162 c.p.p., cosicché la notifica della citazione è stata regolare presso il domicilio indicato e/o al difensore. Da tale omissione è desunta la presunzione di conoscenza del procedimento e l'assenza non è risultata "incolpevole". Il ricorso è dunque infondato; la sentenza impugnata è confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma che regola la rescissione del giudicato per i procedimenti celebrati in assenza: richiede che il condannato provi che l'assenza sia stata dovuta a una incolpevole mancata conoscenza del processo; il giudice valuta i comportamenti dell'imputato per escludere chi si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere notizia.
Disciplina la celebrazione del processo in assenza dell'imputato; va coordinata con l'art. 629-bis per delineare il confine tra legittima assenza e comportamento volontario dell'imputato.
Norma transitoria che dispone che, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente in materia di assenza e relative nullità; pertanto la Riforma Cartabia non è retroattivamente applicabile alle dichiarazioni di assenza avvenute prima della sua entrata in vigore.
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1 lett. c) ed e))
Previsione sui motivi di ricorso in cassazione (nullità e vizio della motivazione) che il ricorrente aveva invocato; la Corte ha ritenuto tali censure infondate alla luce degli accertamenti di fatto.
Disciplina dell'avviso di conclusione indagini preliminari; il ricorrente era stato personalmente notificato dell'avviso e in tale sede aveva eletto domicilio, circostanza rilevante ai fini della conoscenza del procedimento.
art. 161 comma 4 cod. proc. pen.
Consente la notifica al difensore quando la notifica personale all'imputato non va a buon fine; nel caso, la citazione è stata notificata al difensore a seguito della impossibilità di recapitare all'indirizzo dichiarato.
art. 162 comma 1 cod. proc. pen.
Obbligo di comunicare la variazione di domicilio; l'omessa comunicazione determina la presunzione di conoscenza del processo da parte dell'imputato e le conseguenze della propria inerzia.
legge 28 aprile 2014, n. 67 (art. 11, comma 6)
Intervento normativo che ha incardinato il principio secondo cui il processo in absentia ruota attorno alla nozione di incolpevole mancata conoscenza.
legge 23 giugno 2017, n. 203
Ha introdotto l'art. 629-bis sostituendo l'antecedente art. 625-ter; conferma i presupposti per la rescissione del giudicato in caso di assenza.
Massime di principio
- La rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. richiede la prova dell'"incolpevole" mancata conoscenza del processo: l'onere probatorio grava sul condannato.
- Se l'imputato ha eletto domicilio e poi omette di comunicare la variazione ai sensi dell'art. 162 c.p.p., si crea una presunzione di conoscenza del procedimento che legittima la celebrazione in sua assenza.
- Le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia non si applicano retroattivamente quando la dichiarazione di assenza è avvenuta prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, per effetto delle disposizioni transitorie (art. 89 d.lgs. 150/2022).
- La notifica regolare al difensore ex art. 161 comma 4 c.p.p. è idonea a far decorrere gli effetti della vocatio in iudicium se la notifica personale all'indirizzo dichiarato non è andata a buon fine per responsabilità dell'imputato (es. omissione nell'aggiornamento del domicilio).
- Per evitare la perdita della possibilità di impugnare per mancata conoscenza, è essenziale comunicare tempestivamente ogni variazione di domicilio o designare un domicilio giudiziario sicuro (difensore o altro soggetto idoneo) e conservare prove documentali di eventuali impedimenti oggettivi alla ricezione delle notifiche.
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