Cassazione Penale, Ordinanza n. 36919/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 13 gennaio 2026 della Corte d’appello, sezione distaccata di Taranto. Con il primo motivo ha dedotto un vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, riproponendo le censure già formulate in appello senza confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata. Con il secondo motivo ha contestato il diniego dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità prevista dall’art. 62, n. 4, c.p., sostenendo in sostanza che ricorressero i presupposti per riconoscerla. La sentenza non specifica il reato contestato né descrive la condotta concreta; riferisce soltanto che il bene sottratto aveva valore di 600 euro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché ripete le censure d’appello senza una critica puntuale alla motivazione impugnata e mira a ottenere una diversa valutazione del merito; la Corte ha inoltre rilevato che la decisione d’appello aveva esaminato approfonditamente le risultanze probatorie e motivato sulla sussistenza degli elementi materiale e soggettivo del reato contestato. Il secondo motivo è manifestamente infondato: la motivazione d’appello sul diniego dell’attenuante dell’art. 62, n. 4, c.p. è stata ritenuta immune da vizi, considerato il valore di 600 euro del bene sottratto, non compatibile con la speciale tenuità del danno. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza non indica il giudice di primo grado, la pena inflitta o il nome del reato.
Norme richiamate
il congruo richiamo al valore del bene sottratto (euro 600,00), che non consentiva di ritenere di speciale tenuità il danno cagionato alla vittima
Il valore del bene sottratto, pari a 600 euro, è stato ritenuto incompatibile con la speciale tenuità del danno, giustificando il diniego dell’attenuante.
Massime di principio
- Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che riproducono le censure d’appello senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata e senza confutarne le ragioni in fatto o in diritto.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova lettura del merito delle risultanze probatorie, estranea al sindacato di legittimità.
- Nel valutare l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, il giudice può negarne il riconoscimento valorizzando il valore del bene sottratto quando questo non consenta di qualificare come particolarmente tenue il danno.
Come è indicizzato
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