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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02671/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto che il provvedimento del G.u.p. non fosse impugnabile e non integrasse abnormità, in quanto espressione di un potere riconosciuto dall'ordinamento e tale da non provocare la stasi del procedimento. Nessuna decisione di merito sul reato è stata assunta in questa sede.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice per l'udienza preliminare che aveva dichiarato la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dell'imputato e aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notifica. Il ricorso denunciava l'abnormità del provvedimento, sostenendo che esso fosse impugnabile. La Corte ha però rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, un simile provvedimento non è abnorme quando si limita a rilevare la nullità della notificazione e a trasmettere gli atti al pubblico ministero per la rinnovazione, poiché non determina la stasi del procedimento e non è avulso dal sistema processuale.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p.

    richiamato implicitamente dal tema della nullità della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari; il testo non specifica il numero di norma, quindi non è determinabile con certezza

  • art. 415-bis c.p.p.

    avviso di conclusione delle indagini preliminari la cui notificazione è stata dichiarata nulla dal G.u.p.; la Corte considera legittima la restituzione degli atti per rinnovare la notifica

  • art. 568 c.p.p.

    norma implicata dal giudizio sull'impugnabilità del provvedimento; la Corte afferma che l'ordinanza non è impugnabile

  • art. 606 c.p.p.

    ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del G.u.p.; il ricorso è stato dichiarato inammissibile

  • art. 111 Cost.

    non citato testualmente nel provvedimento, ma la nozione di abnormità viene valutata in rapporto alla struttura del sistema processuale; tuttavia non è richiamato espressamente dal testo, quindi l'informazione non è determinabile con certezza

Massime di principio

  • Non è abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che, rilevata la nullità della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notifica.
  • Un provvedimento è abnorme solo se determina la stasi del procedimento oppure se risulta avulso dal sistema processuale; se invece costituisce esercizio di un potere riconosciuto dall'ordinamento, non è abnorme.
  • Quando il provvedimento impugnato non è impugnabile e non integra abnormità, il ricorso per cassazione proposto contro di esso deve essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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