Cassazione Penale, Ordinanza n. 02671/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto che il provvedimento del G.u.p. non fosse impugnabile e non integrasse abnormità, in quanto espressione di un potere riconosciuto dall'ordinamento e tale da non provocare la stasi del procedimento. Nessuna decisione di merito sul reato è stata assunta in questa sede.
Esito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice per l'udienza preliminare che aveva dichiarato la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dell'imputato e aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notifica. Il ricorso denunciava l'abnormità del provvedimento, sostenendo che esso fosse impugnabile. La Corte ha però rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, un simile provvedimento non è abnorme quando si limita a rilevare la nullità della notificazione e a trasmettere gli atti al pubblico ministero per la rinnovazione, poiché non determina la stasi del procedimento e non è avulso dal sistema processuale.
Norme richiamate
richiamato implicitamente dal tema della nullità della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari; il testo non specifica il numero di norma, quindi non è determinabile con certezza
avviso di conclusione delle indagini preliminari la cui notificazione è stata dichiarata nulla dal G.u.p.; la Corte considera legittima la restituzione degli atti per rinnovare la notifica
norma implicata dal giudizio sull'impugnabilità del provvedimento; la Corte afferma che l'ordinanza non è impugnabile
ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del G.u.p.; il ricorso è stato dichiarato inammissibile
art. 111 Cost.
non citato testualmente nel provvedimento, ma la nozione di abnormità viene valutata in rapporto alla struttura del sistema processuale; tuttavia non è richiamato espressamente dal testo, quindi l'informazione non è determinabile con certezza
Massime di principio
- Non è abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che, rilevata la nullità della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notifica.
- Un provvedimento è abnorme solo se determina la stasi del procedimento oppure se risulta avulso dal sistema processuale; se invece costituisce esercizio di un potere riconosciuto dall'ordinamento, non è abnorme.
- Quando il provvedimento impugnato non è impugnabile e non integra abnormità, il ricorso per cassazione proposto contro di esso deve essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02592/2025 del 22/01/2025
- ordinanza_penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02649/2025 del 22/01/2025
- ordinanza_penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02650/2025 del 22/01/2025
- ordinanza_penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02651/2025 del 22/01/2025
- ordinanza_penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02652/2025 del 22/01/2025
- ordinanza_penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02654/2025 del 22/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →