Cassazione Civile, Ordinanza n. 37010/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del suo appello avverso la decisione di primo grado, a sua volta sfavorevole rispetto a ricorsi proposti contro avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità 2004 e 2005 emessi dal Comune. Il ricorso in cassazione era articolato in tre motivi, ma prima della decisione la ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver definito la controversia con l’ente impositore e chiedendo la compensazione delle spese. L’ente resistente ha aderito alla rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio. La Corte ha anche escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, richiamando la funzione sanzionatoria della norma e osservando che il relativo meccanismo non opera nell’ipotesi di sopravvenuta inammissibilità/estinzione derivante dalla definizione della controversia.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
la disposizione, avente finalità dissuasiva rispetto a impugnazioni dilatorie o pretestuose, non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia e la causa di improcedibilità/inammissibilità è sopravvenuta per effetto della definizione della controversia
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte
ICI
oggetto materiale della controversia tributaria, relativa ad avvisi di accertamento per le annualità 2004 e 2005
Massime di principio
- In caso di rinuncia al ricorso per cassazione, dichiarata dalla parte ricorrente e seguita dall’adesione della controparte, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- La definizione transattiva o comunque concordata della controversia tra le parti può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
- L’ulteriore contributo unificato non è dovuto quando l’esito processuale non dipende da una impugnazione infondata in senso sanzionabile, ma da una sopravvenuta estinzione o inammissibilità del giudizio dovuta alla definizione della controversia.
- La funzione del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 è quella di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose, non di colpire ogni esito processuale sfavorevole alla parte impugnante.
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