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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35376/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di tentato furto aggravato. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla declaratoria di responsabilità, sostenendo che la decisione impugnata non avrebbe argomentato in alcun modo in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e aspecifica, perché non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata e priva di una reale correlazione tra le ragioni della decisione e i rilievi difensivi. Ha inoltre osservato che il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. richiede l'evidenza della causa di non punibilità o di estinzione, evidenza che nel caso concreto non risultava comunque sussistente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e privo di specificità, in quanto non si confrontava con la motivazione della sentenza di appello. Ha poi richiamato il principio secondo cui l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. presuppone l'evidenza immediata della causa di proscioglimento, requisito che nel caso di specie è stato escluso. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Il giudice può rilevare una causa di proscioglimento solo se essa risulta evidente; in mancanza di tale evidenza, non vi è spazio per una declaratoria ex art. 129 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186/2000

    L'inammissibilità del ricorso, quando riconducibile a colpa del ricorrente, giustifica la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e non indica in modo specifico la correlazione tra le ragioni della decisione e le censure formulate.
  • La deduzione di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è proponibile solo se la causa risulta evidente allo stato degli atti; in assenza di tale evidenza, il motivo è infondato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, quando l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa della parte impugnante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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