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Ordinanza

Ordinanza n. 1194/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601984

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento interdittivo antimafia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione prefettizia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva negato la sospensione dell’efficacia del provvedimento interdittivo antimafia impugnato in primo grado. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che l’appello cautelare contestava, tra l’altro, la prognosi infiltrativa e la corretta identificazione dei soggetti considerati dall’amministrazione, deducendo un vizio collegato all’omonimia. L’interdittiva si fondava su elementi ritenuti obiettivi, indicativi di una continuità imprenditoriale e familiare rispetto al contesto già posto a base di una precedente interdittiva.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto l’appello privo di apprezzabili elementi di fondatezza. In particolare, ha considerato adeguatamente supportata la prognosi infiltrativa, poiché basata su elementi obiettivi denotanti continuità imprenditoriale e familiare rispetto al contesto già interessato da una precedente interdittiva. Ha inoltre escluso il vizio relativo all’omonimia, rilevando che dal provvedimento impugnato era possibile risalire alla corretta identificazione di entrambi i soggetti considerati. Non ravvisando i presupposti per la tutela cautelare, ha respinto l’appello e ha condannato l’appellante al pagamento delle spese della fase cautelare in favore del Ministero dell’Interno, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la prognosi di infiltrazione mafiosa può ritenersi adeguatamente supportata quando il provvedimento interdittivo individua elementi obiettivi indicativi di continuità imprenditoriale e familiare rispetto a un contesto già interessato da una precedente interdittiva.
  • Il vizio di omonimia non sussiste quando il contenuto del provvedimento interdittivo consente di identificare correttamente i diversi soggetti considerati dall’amministrazione.
  • L’appello cautelare deve essere respinto quando, alla cognizione sommaria propria della fase cautelare, non emergono apprezzabili elementi di fondatezza delle censure rivolte contro l’interdittiva antimafia e contro l’ordinanza di rigetto della tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelareAppello
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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