Cassazione Penale, Ordinanza n. 05144/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza n. 1072/2024 con cui il Tribunale di Vicenza aveva applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata per il reato di evasione. Nel ricorso, proposto dal difensore, si deduceva violazione di legge per omessa motivazione in punto di verifica delle condizioni di cui all'art. 129 c.p.p. e per la determinazione della pena. La Corte rileva però che le censure erano formulate in modo generico e comunque non rientravano nei casi tassativi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il controllo di legittimità sia limitato ai soli casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè alla violazione di legge relativa alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le doglianze svolte non rientravano in tali ipotesi. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di rito, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiama la sentenza di patteggiamento, cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti.
delimita in modo tassativo i casi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, consentendo il controllo solo per specifiche violazioni di legge.
è richiamato come disciplina generale derogata dal regime speciale del ricorso contro il patteggiamento.
è richiamato come parametro di censura per l'omessa motivazione sulla non evidenza di cause di proscioglimento, ma la doglianza non è ritenuta proponibile nel perimetro del ricorso ammesso.
consente la trattazione camerale non partecipata e la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito.
fonda la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativi previsti dalla legge, non potendo essere esteso ai motivi ordinari di cui all'art. 606 c.p.p. quando questi non coincidano con le ipotesi tipizzate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Il controllo di legittimità sul patteggiamento è limitato alla verifica di specifiche violazioni di legge: espressione della volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, corretta qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.
- Doglianze generiche o formulate al di fuori del perimetro normativo speciale sono inammissibili e determinano la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando ne ricorrano i presupposti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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