Cassazione Penale, Sentenza n. 36127/2024 del 27/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza che l'aveva condannata per lesioni personali cagionate da cani di sua proprietà, deducendo la carenza della condizione di procedibilità rappresentata dalla querela. Sosteneva che l'atto sottoscritto dalla persona offesa era una mera denuncia descrittiva priva di manifestazione univoca della volontà querelatoria e che tale volontà non può essere ricavata retrospettivamente dalla successiva costituzione di parte civile, salvo il diverso caso previsto dal d.lgs. 150/2022 per i reati divenuti perseguibili a querela dopo la novella.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la denuncia priva di espressa e inequivoca dichiarazione di volontà di procedere non può essere interpretata come querela né integrata dalla successiva costituzione di parte civile, salvo le ipotesi specificamente previste dalla riforma normativa. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto della querela. Ne consegue che la precedente condanna (multa di euro 400,00 e risarcimento danni a favore della parte civile) è stata cassata.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come riferimento formale alla disciplina del ricorso per cassazione e alle modalità di impugnazione; non oggetto di interpretazione sostanziale nella motivazione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La Corte osserva che la novella può valorizzare la costituzione di parte civile quale manifestazione della volontà querelatoria solamente per i reati che, per effetto della riforma, sono divenuti perseguibili a querela; non può invece essere usata per aggirare i termini o la necessità della querela nei reati che lo erano già.
"dichiarazione", con cui "si manifesta" la volontà che si proceda
Secondo la Corte la norma richiede una dichiarazione chiara e manifestata della volontà querelatoria; ciò ostacola un'ermeneutica che ricavi la querela da atti meramente descrittivi come la denuncia.
art. 529, comma 2, cod. proc. pen.
Riferimento al principio che regola le condizioni di procedibilità: la querela, quando richiesta, costituisce condizione di procedibilità la cui sussistenza deve risultare in modo certo.
principio "in dubio pro reo"
La Corte richiama il principio quale criterio di risoluzione dei dubbi interpretativi: in presenza di incertezza circa la manifestazione di volontà querelatoria, deve prevalere la posizione favorevole all'imputato.
Massime di principio
- Denuncia e querela sono atti distinti: la denuncia è mera comunicazione del fatto, la querela è una manifestazione di volontà di perseguire penalmente il responsabile; la querela deve risultare chiara ed inequivocabile.
- La successiva costituzione di parte civile non può, di regola, supplire alla mancanza di una querela espressa nella denuncia, salvo le ipotesi specifiche previste dalla legge (es. modifiche di procedibilità operate da d.lgs. 150/2022 per reati che sono diventati perseguibili a querela).
- L'accertamento dell'esistenza di una volontà querelatoria è valutazione di merito rimessa ai giudici di merito; in sede di legittimità è sindacabile solo se l'ermeneutica adottata non è conforme ai corretti canoni interpretativi.
- In caso di dubbio sulla presenza della querela si applica il principio "in dubio pro reo", con conseguente impossibilità di dare inizio all'azione penale se la condizione di procedibilità non è provata.
- Per evitare il difetto di procedibilità, la persona offesa deve esprimere con chiarezza, al momento della denuncia o comunque entro i termini di legge, la volontà di querelare o dichiarare espressamente la riserva di costituirsi parte civile.
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