Cassazione Penale, Ordinanza n. 13637/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per violazione dei limiti imposti a una misura alternativa alla detenzione. In concreto, dalla motivazione emerge che gli era stata autorizzata la detenzione domiciliare in un determinato territorio, con possibilità di uscire due volte a settimana; successivamente era intervenuta una modifica del luogo di esecuzione da Marsala a Mazara del Vallo. Il primo motivo sosteneva, in sostanza, che il diverso assetto autorizzativo non consentisse di ritenere persistente l’autorizzazione alle uscite settimanali nel nuovo contesto territoriale, oppure che il diniego relativo allo spostamento verso Marsala dovesse essere letto in modo diverso. Il secondo motivo è stato ritenuto nuovo, poiché formulato per la prima volta in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che dalle sentenze di merito risultava la persistenza dell’autorizzazione alle due uscite settimanali anche dopo la modifica del luogo di esecuzione della misura, ormai riferita a Mazara del Vallo; ha inoltre ritenuto logicamente e giuridicamente corretta la valutazione della Corte territoriale anche quanto all’elemento psicologico, poiché il precedente diniego di autorizzazione a recarsi a Marsala si spiegava come mancata autorizzazione a un ulteriore allontanamento, in presenza di un permesso già vigente per due uscite settimanali. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché dedotto per la prima volta in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, secondo il principio richiamato da Corte cost. n. 186/2000.
Norme richiamate
Richiamato indirettamente nel contesto dell’evasione dalla detenzione domiciliare o dalla misura alternativa, quale reato oggetto della vicenda decisoria.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per fondare la condanna del ricorrente al pagamento della somma alla Cassa delle ammende, in quanto l’inammissibilità non era priva di colpa.
Massime di principio
- In tema di misure alternative, l’interpretazione del contenuto dell’autorizzazione deve essere desunta dal complesso dei provvedimenti di merito e dal loro coordinamento logico, anche quando il luogo di esecuzione venga successivamente modificato.
- La persistenza di un’autorizzazione a uscite periodiche può ritenersi riferita al nuovo territorio di esecuzione della misura, se dagli atti risulta che la modifica del luogo non ha inciso sul contenuto sostanziale del permesso già concesso.
- La responsabilità per l’inosservanza dei limiti della misura può essere affermata anche sotto il profilo soggettivo quando la lettura complessiva dei provvedimenti renda prevedibile e comprensibile per il soggetto il perimetro dell’autorizzazione.
- In sede di legittimità non possono essere dedotte per la prima volta questioni nuove, poiché esse sono inammissibili.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, quando il ricorso è proposto con colpa nella causa di inammissibilità, anche alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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