Cassazione Civile, Ordinanza n. 25162/2021 del 16/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della lite fiscale, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto le spese a carico di chi le aveva anticipate. Non è stata esaminata nel merito la fondatezza del ricorso per cassazione, poiché la sopravvenuta definizione ha reso inutile la prosecuzione del processo.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento emessi per maggior reddito da partecipazione e IVA nei confronti di una società in accomandita semplice e del suo socio accomandatario. La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate, confermando l'accoglimento dei ricorsi dei contribuenti in primo grado. In Cassazione l'Agenzia proponeva ricorso avverso tale decisione. Nel corso del giudizio di legittimità, i contribuenti depositavano istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, con documentazione dell'avvenuto pagamento; successivamente anche l'Agenzia dava atto del perfezionamento della procedura e chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
definizione agevolata della lite
La presentazione dell'istanza e il pagamento della somma dovuta, quando la procedura si perfeziona, determinano l'estinzione del giudizio pendente.
convertito con modificazioni
È richiamata come legge di conversione del d.l. 119/2018 nel contesto della definizione agevolata della lite.
Massime di principio
- Quando la lite tributaria è validamente definita in via agevolata e il perfezionamento della procedura è documentato, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto.
- La sopravvenuta definizione della controversia impedisce ogni esame del ricorso nel merito, restando regolate le spese secondo il criterio indicato dalla Corte.
- In presenza di adesione alla definizione agevolata della lite fiscale, è sufficiente il riconoscimento del perfezionamento da parte delle parti per pervenire alla declaratoria di estinzione.
Come è indicizzato
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