Cassazione Penale, Ordinanza n. 34461/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato il giudizio di responsabilità già affermato nei gradi di merito per il delitto di bancarotta fraudolenta societaria di tipo specifico e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta societaria di tipo specifico. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che mancasse la prova dell'elemento soggettivo richiesto dal reato, in particolare del dolo specifico. La Corte di cassazione osserva però che il motivo di appello non si confrontava con la motivazione del Tribunale, il quale aveva valorizzato, ai fini della prova del coefficiente soggettivo, anche condotte di vendita di mezzi aziendali non risultanti dalle scritture contabili, cioè condotte distrattive del bene o del suo equivalente pecuniario. Ne deriva che il ricorso era fondato su una censura non pertinente alla ratio decidendi di merito e, dunque, inammissibile.
Norme richiamate
L'inammissibilità dell'impugnazione può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rilevata dal giudice dell'impugnazione, salvo il limite del giudizio di rinvio.
Nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio è preclusa la rilevazione delle inammissibilità verificatesi nei precedenti gradi o nel corso delle indagini preliminari.
Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Si richiama il principio secondo cui l'inammissibilità può essere rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità.
Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, gli elementi del dolo specifico non coincidono con la mera scomparsa dei libri contabili o con la sola irregolare tenuta delle scritture; occorrono ulteriori circostanze, tra cui può assumere rilievo la condotta del fallito e la connessione con condotte distrattive.
Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani Noris
Richiamata come precedente conforme sul tema della prova del dolo nella bancarotta documentale.
Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone
Richiamata come precedente conforme sul tema della prova del dolo nella bancarotta documentale.
Massime di principio
- Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica la prova del dolo specifico non può essere desunta automaticamente dalla sola irregolarità o mancanza delle scritture contabili: servono ulteriori elementi fattuali, idonei a circoscrivere la finalità distrattiva o il pregiudizio ai creditori.
- Quando risultino accertate condotte distrattive patrimoniali non annotate in contabilità, il giudice di merito può ricavare logicamente la funzione occulta o dissimulatoria dell'irregolare tenuta delle scritture e la correlata prova dell'elemento soggettivo.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che non si confronti con la concreta motivazione della sentenza impugnata, soprattutto se la censura ignora i fatti specifici posti a base della decisione di merito.
- L'inammissibilità dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio anche dalla Corte di cassazione, salvo i limiti espressamente previsti per il giudizio di rinvio.
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