Cassazione Civile, Ordinanza n. 26167/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della CTR solo apparente e quindi nulla; ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi; ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria a un'istanza di rimborso avente ad oggetto gli interessi maturati sulla somma già rimborsata a titolo di IVA non dovuta. La società aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso; l'Ufficio aveva proposto appello e la CTR aveva riformato parzialmente la decisione. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto tre motivi, ma il testo riporta solo il primo: violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per avere la CTR pronunciato una sentenza affetta da grave vizio motivazionale, con motivazione meramente assertiva e priva dell'indicazione dell'esame del materiale probatorio, dell'iter logico-giuridico seguito, delle date rilevanti per il computo degli interessi, della natura degli interessi, dei criteri di calcolo e delle somme su cui operare il conteggio. I restanti motivi risultano assorbiti.
Norme richiamate
È richiamato come parametro della validità della motivazione della sentenza: la sua violazione ricorre quando la decisione presenta una motivazione meramente assertiva o apparente, priva dell'iter logico-giuridico seguito.
art. 111 Cost.
È richiamato a tutela dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte ritiene violato tale precetto in presenza di motivazione insufficiente e non comprensibile.
Massime di principio
- La sentenza è nulla per difetto di motivazione quando il giudice di merito si limita a formulare affermazioni generiche o assertive, senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito e senza indicare gli elementi di fatto decisivi esaminati.
- In controversie aventi ad oggetto il calcolo di interessi su crediti tributari, la motivazione deve specificare con chiarezza le date rilevanti, la natura degli interessi riconosciuti, i criteri di computo e la base di calcolo; la mera enunciazione del risultato non consente il controllo di legittimità.
- Quando il vizio motivazionale investe la ratio decidendi, la Cassazione cassa la sentenza e rinvia al giudice di merito per un nuovo esame; gli ulteriori motivi restano assorbiti.
Come è indicizzato
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