Cassazione Penale, Ordinanza n. 28234/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Due imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 17/10/2024. L'unico motivo di impugnazione riproponeva le stesse doglianze già formulate in appello e già respinte, concentrandosi sulla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituitasi parte civile, e dunque sulla credibilità della sua deposizione e dei testimoni. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure investissero esclusivamente profili di fatto, non sindacabili in sede di legittimità se non in presenza di manifeste contraddizioni, non ravvisate nel caso di specie.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché riproducevano censure di merito già esaminate e disattese in appello, chiedendo una rivalutazione della credibilità della persona offesa e dei testimoni, preclusa al giudice di legittimità. Ha quindi condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stato inoltre richiamato il principio per cui l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare eventuali cause sopravvenute di non punibilità, come la prescrizione.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La Corte richiama indirettamente il principio per cui, una volta dichiarata l'inammissibilità originaria del ricorso, non può procedersi alla verifica di eventuali cause sopravvenute di non punibilità, come la prescrizione.
Massime di principio
- La valutazione della credibilità della persona offesa e dei testimoni è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione, salvo il caso di manifesta illogicità o contraddizioni decisive della motivazione.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure di merito già esaminate e respinte, senza individuare veri vizi di legittimità, è inammissibile.
- L'inammissibilità originaria del ricorso preclude l'esame di sopravvenute cause di non punibilità, inclusa la prescrizione, perché il ricorso non instaura validamente il rapporto processuale di impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità deve applicare la conseguenza economica prevista dall'art. 616 c.p.p., salvo ricorrano le condizioni per l'esonero non desumibili dal testo.
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