Cassazione Penale, Ordinanza n. 13915/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Un imputato, già condannato a diciotto anni di reclusione all'esito del giudizio di primo grado e non appellante, ha chiesto la riduzione di un sesto della pena prevista per la mancata impugnazione della sentenza resa in abbreviato. La sua posizione processuale era peculiare: in appello un coimputato aveva ottenuto l'esclusione della premeditazione e tale esito gli era stato esteso in forza dell'art. 587 c.p.p., con conseguente mitigazione della pena anche nei suoi confronti. Il giudice dell'esecuzione ha però respinto la richiesta di ulteriore riduzione ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p., ritenendo che la riduzione fosse già avvenuta in appello. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, inosservanza o erronea applicazione dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione dei principi di legalità e tassatività; in via subordinata ha chiesto la rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. se interpretato nel senso di negare lo sconto di pena a chi, pur non appellante, risenta degli effetti dell'appello altrui. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte ha qualificato l'atto come opposizione e non come ricorso per cassazione, ritenendo che il rimedio corretto contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione sia l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Corte di assise di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, affinché decida sulla richiesta di riduzione della pena. La Corte ha richiamato e fatto proprio l'orientamento secondo cui la riduzione di un sesto ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p., in caso di mancata impugnazione della sentenza resa a seguito di abbreviato, va deliberata de plano dal giudice dell'esecuzione, con provvedimento reclamabile mediante opposizione. Non ha esaminato gli ulteriori motivi di ricorso perché assorbiti dalla questione del rimedio esperibile e della competenza del giudice destinatario.
Norme richiamate
Il provvedimento del giudice dell'esecuzione sulla richiesta di riduzione ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p. deve essere emesso de plano e può essere opposto davanti allo stesso giudice.
riduzione della pena di un sesto
La riduzione di un sesto per mancata impugnazione della sentenza resa in abbreviato va riconosciuta dal giudice dell'esecuzione secondo il rimedio e il procedimento indicati dalla giurisprudenza richiamata.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma evocata nei motivi nuovi per dedurre inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla disciplina dello sconto di pena.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma evocata nei motivi nuovi per censurare la motivazione del provvedimento impugnato.
L'effetto estensivo dell'impugnazione proposta dal coimputato non elimina, secondo la Corte, l'acquiescenza del non appellante alla sentenza di primo grado.
L'impugnazione va qualificata secondo la sua sostanza, indipendentemente dal nome attribuito dalla parte; se proposta a giudice incompetente, gli atti vanno trasmessi al giudice competente.
Massime di principio
- La richiesta di riduzione di un sesto della pena prevista per la mancata impugnazione della sentenza resa in giudizio abbreviato deve essere decisa dal giudice dell'esecuzione con provvedimento de plano, impugnabile con opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p.
- Il rimedio esperibile contro il diniego della riduzione ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p. è l'opposizione davanti allo stesso giudice dell'esecuzione, non il ricorso per cassazione direttamente.
- La qualificazione dell'impugnazione dipende dal suo contenuto sostanziale e non dall'etichetta attribuita dal difensore; il giudice adito deve trasmettere gli atti al giudice competente quando l'atto sia stato indirizzato a un giudice incompetente.
- L'effetto estensivo dell'impugnazione proposta dal coimputato ex art. 587 c.p.p. può incidere sul trattamento sanzionatorio, ma non viene equiparato all'esercizio dell'impugnazione da parte del soggetto non appellante ai fini della disciplina premiale collegata alla mancata impugnazione.
- Quando la questione riguarda solo l'individuazione del rimedio processuale e del giudice competente, restano assorbiti gli ulteriori motivi di merito o di legittimità costituzionale sollevati contro il diniego della riduzione di pena.
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