Cassazione Penale, Ordinanza n. 06670/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 15 ottobre 2024 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato, su richiesta ex artt. 444 e ss. c.p.p., nei confronti dell'imputato la pena di un anno, dieci mesi e 3.600 euro di multa, ridotta di un terzo per la scelta del rito, in relazione a un reato non ulteriormente specificato nel testo, indicato come "reato di cui alla rubrica imputativa". L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, con un unico motivo: ha dedotto l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che gli approfondimenti tecnici svolti sulla pistola rinvenuta nella sua disponibilità avrebbero dovuto escludere l'applicabilità della norma incriminatrice. La Corte rileva però che il motivo, così formulato, non rientra nei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica è ammissibile solo in caso di errore manifesto, immediatamente evincibile dal capo di imputazione e dalla motivazione, mentre nel ricorso non erano indicate condizioni idonee a dimostrarlo in modo specifico e autosufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto non fosse consentito nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non emergeva un errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi per escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
richiamato come base normativa del patteggiamento applicato dal giudice di merito.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena; l'erronea qualificazione giuridica è deducibile solo nei casi di errore manifesto.
a norma dell'ad. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste, inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017
richiamata come fonte dell'introduzione dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, la censura di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile senza margini di opinabilità dal capo di imputazione e dalla motivazione.
- È inammissibile il ricorso che, pur formalmente denunciando l'erronea qualificazione giuridica, in realtà richieda una rivalutazione tecnica o fattuale non consentita nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La deduzione del vizio deve essere specifica e autosufficiente: non basta allegare genericamente l'esistenza di approfondimenti tecnici o di una diversa lettura del materiale probatorio se il preteso errore non risulta già in modo evidente dagli atti rilevanti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi sono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, il giudice applica la condanna alle spese e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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