Cassazione Penale, Ordinanza n. 05726/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 6 marzo 2025. Il primo motivo denunciava vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 707 c.p., sostenendo l'illeicità della valutazione della detenzione di strumenti atti ad aprire o forzare serrature e lamentando che la motivazione di appello fosse inadeguata. Il secondo motivo censurava il vizio di motivazione relativo all'aumento di pena applicato a titolo di continuazione ex art. 81 c.p., assumendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente spiegato la misura dell'aumento. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e il primo anche reiterativo di questioni già dedotte e disattese in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la motivazione della Corte d'appello era ampia e congrua quanto alla responsabilità per il reato ex art. 707 c.p., avendo valorizzato l'inadeguatezza della giustificazione difensiva sulla liceità della detenzione degli strumenti e la disponibilità, da parte dell'imputato, di attrezzi idonei ad aprire o forzare serrature, in un contesto segnato da precedenti condanne per reati determinati da motivi di lucro. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto sufficiente la motivazione sull'aumento per continuazione, considerato che il grado di impegno motivazionale richiesto varia con l'entità dell'aumento e che, in presenza di reati omogenei, può essere congruo un aumento minimo, purché non si traduca in un surrettizio cumulo materiale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La mera disponibilità ingiustificata di strumenti atti ad aprire o forzare serrature, valorizzata insieme al contesto personale dell'imputato, è sufficiente a sostenere la conferma della responsabilità; il motivo di ricorso che si limita a riproporre censure già disattese in appello è privo di specificità.
L'aumento di pena per continuazione deve essere motivato in modo proporzionato all'entità dell'aumento, ma la motivazione può essere anche implicita quando l'aumento è minimo, i reati sono omogenei e risulta escluso un cumulo materiale surrettizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a reiterare censure già dedotte in appello e già puntualmente disattese con motivazione congrua, perché difettano di specificità.
- In tema di art. 707 c.p., la motivazione sulla responsabilità è sufficiente quando il giudice di merito evidenzi l'ingiustificata disponibilità di strumenti idonei ad aprire o forzare serrature, valutando anche il contesto personale dell'imputato e l'inadeguatezza della giustificazione difensiva.
- In tema di continuazione, l'onere motivazionale sull'aumento di pena è correlato alla misura dell'aumento stesso: quanto più l'aumento è contenuto, tanto più può essere sintetica la motivazione, purché consenta di verificare il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p. e l'assenza di un indebito cumulo materiale.
- La determinazione dell'aumento per continuazione non richiede un calcolo matematico esatto, essendo sufficiente una valutazione complessiva che renda comprensibile la proporzione tra pena base e incremento applicato.
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